Riciclaggio di denaro: Priorità della vigilanza sulla condotta (2021)

Nel 2021 la FINMA ha analizzato numerosi servizi offerti e previsti nel settore delle criptovalute. Nei confronti degli istituti assoggettati ha formulato le sue aspettative in conformità alle norme sul riciclaggio di denaro, anche di concerto con gli organismi di autodisciplina che esercitano la vigilanza in questo ambito su numerosi fornitori di servizi.

Sono stati constatati dei progressi per quanto concerne le comunicazioni a titolo preventivo all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Al riguardo, gli istituti si sono avvalsi in misura maggiore del monitoraggio delle transazioni per notificare un sospetto fondato. Essendo considerevolmente aumentata la domanda di prodotti d’investimento sostenibili, la FINMA ha rafforzato anche la prevenzione delle pratiche di greenwashing.

Vigilanza sul riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute

Le criptovalute comportano maggiori rischi in particolare a causa dell’anonimato, della velocità consentita dalla tecnologia e dell’indipendenza geografica delle transazioni. Nell’arco di pochi secondi, le criptovalute consentono di trasferire somme elevate da un conto elettronico a un altro, senza che il committente e il destinatario delle operazioni possano essere identificati. Il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) ha confermato questi aspetti in un rapporto pubblicato nel 2021.

Gli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA offrono in misura sempre maggiore servizi nell’ambito delle criptovalute o prevedono di offrirne. Nel 2021 la FINMA ha analizzato presso le banche varie attività pianificate in tale ambito, esaminandole in particolare dal punto di vista del rispetto delle disposizioni della legislazione sul riciclaggio di denaro. Ciò ha riguardato anche i progetti sull’emissione di stable coin.

La FINMA ha altresì precisato le sue aspettative in merito alla verifica di istituti che operano nel settore delle criptovalute. Ai cinque moduli che vengono impiegati per la verifica secondo la Legge sul riciclaggio di denaro essa ha aggiunto, nell’estate 2021, un sesto modulo sulle valute virtuali (virtual asset, VA) e i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali (Virtual Asset Service Provider, VASP).

Molti offerenti che operano nel settore delle criptovalute non sono assoggettati alla vigilanza della FINMA, bensì sono affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD) che esercita la vigilanza sul riciclaggio di denaro. Gli assidui scambi tra la FINMA e gli OAD interessati sono stati incentrati sull’attuazione della travel rule in conformità alla Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019 «Traffico dei pagamenti nella blockchain» del 26 agosto 2019. Per ottenere una visione d’insieme dell’attività concreta di vigilanza in questo ambito, nel 2021 la FINMA ha svolto un controllo in loco presso un OAD.

Nel dialogo con gli OAD sono state affrontate anche le disposizioni del diritto sul riciclaggio di denaro concernenti le operazioni di cambio con le criptovalute. Mentre i clienti di relazioni d’affari continue vengono identificati in ogni caso, i clienti occasionali che effettuano operazioni di cassa sono identificati solo a partire da un determinato valore soglia. Con effetto dal 1° gennaio 2021 la FINMA ha stabilito che, nelle operazioni di cambio con le criptovalute, i contraenti debbano essere identificati a partire da un importo di 1000 franchi (anziché 5000 franchi come in precedenza).


L’adeguamento del valore di soglia è in linea con le raccomandazioni del GAFI e tiene conto dei rischi superiori in questo settore. Tale modifica è stata recepita dagli OAD. Un caso di applicazione concreto è costituito dai distributori automatici di criptovalute. Per applicare il valore di soglia, i gestori devono garantire dal punto di vista tecnico che i distributori non consentano il trasferimento delle criptovalute a wallet di terzi.

(Dal Rapporto annuale 2021)

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