Asset management

Chiunque gestisce, custodisce, rappresenta in Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri o gestisce a titolo professionale valori patrimoniali di istituti di previdenza necessita preventivamente dell’autorizzazione della FINMA. La costituzione di un investimento collettivo di capitale svizzero o l’offerta di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera a investitori non qualificati richiede la preventiva approvazione o autorizzazione della relativa documentazione da parte della FINMA. Il Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) è riservato a investitori qualificati ed è esonerato dall’obbligo di approvazione e autorizzazione.
Per quanto concerne gli investimenti collettivi di capitale soggetti all’obbligo di approvazione e autorizzazione, secondo la Legge sugli istituti finanziari e la Legge sugli investimenti collettivi sono assoggettati a vigilanza non solo gli istituti finanziari, ma anche gli investimenti collettivi di capitale da essi emessi o gestiti (doppia vigilanza). Gli investimenti collettivi di capitale organizzati sotto forma di società si trovano a rivestire un duplice ruolo, in quanto sono sia un prodotto con le caratteristiche di società, sia un istituto titolare dell’autorizzazione. 

Istituti

titolo professionale valori patrimoniali di istituti di previdenza necessita dell’autorizzazione della FINMA (art. 5 cpv. 1 LIsFi e art. 13 cpv. 1 LICol). I seguenti istituti sottostanno all’obbligo di autorizzazione: 

Condizioni per l'autorizzazione

Chiunque richiede alla FINMA l’autorizzazione a operare quale istituto deve soddisfare varie condizioni per l’autorizzazione disciplinate nel dettaglio, da un lato, dalla Legge sugli istituti finanziari, dall’Ordinanza sugli istituti finanziari e dall’Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari e, dall’altro, dalla Legge sugli investimenti collettivi, dall’Ordinanza sugli investimenti collettivi e dall’Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi. Oltre alla condizione di base, secondo cui il richiedente deve gestire, custodire, rappresentare o gestire a titolo professionale almeno un investimento collettivo di capitale di almeno un istituto di previdenza, devono essere soddisfatti anche una serie di altri requisiti a livello di personale, finanziario e organizzativo. 

In particolare, il richiedente deve dimostrare di avere la propria sede in Svizzera, di possedere una forma giuridica prevista dalla Legge sugli istituti finanziari o dalla Legge sugli investimenti collettivi, di avere un’organizzazione adeguata e di disporre di sufficienti garanzie finanziarie.  Inoltre, le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’istituto devono fornire la garanzia di un’attività irreprensibile, godere di una buona reputazione e dimostrare di disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

Prodotti

Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto.  Occorre distinguere tra investimenti collettivi di capitali costituiti sotto forma di società (SICAV, SacCol e SICAF) e fondi d’investimento contrattuali. Non rientrano nel campo di applicazione della Legge sugli investimenti collettivi e non sono assoggettati alla vigilanza della FINMA, per esempio, i prodotti strutturati, i patrimoni di previdenza e i portafogli collettivi interni. Il fondo L-QIF sottostà alla Legge sugli investimenti collettivi; è tuttavia esonerato dall’obbligo di approvazione e autorizzazione della FINMA e non è assoggettato alla vigilanza della FINMA.

Condizioni di approvazione

I documenti relativi a un investimento collettivo di capitale soggetto all'obbligo di approvazione devono essere approvati a loro volta dalla FINMA prima della costituzione o dell'offerta di tali prodotti in Svizzera (artt. 15 e 120 LICol).  Necessitano dell’approvazione il contratto del fondo di un fondo d’investimento svizzero, lo statuto e il regolamento di investimento di una SICAV o SICAF, svizzera, il contratto di società di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale svizzera e i corrispondenti documenti di un investimento collettivo di capitale estero offerto a investitori non qualificati.

Mutamento delle circostanze

Le condizioni di autorizzazione e approvazione devono essere soddisfatte in modo permanente.  Le direzioni dei fondi e i gestori di patrimoni collettivi comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Se i mutamenti sono di grande importanza, per proseguire la propria attività l’istituto finanziario deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi in combinato disposto con l’art. 10 OIsFi).

Se per gli istituti e i prodotti soggetti all’obbligo di approvazione secondo la Legge sugli investimenti collettivi mutano le circostanze su cui poggiano l’autorizzazione o l’approvazione, per continuare l'attività è necessario ottenere previamente l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA (art. 16 LICol). 

Nella richiesta di autorizzazione o di approvazione dei mutamenti, in riferimento all’istituto o all’investimento collettivo di capitale il richiedente deve specificare il tipo di mutamento occorso, fornire una descrizione corredata dai motivi e dalla documentazione pertinente. 

Presentazione della richiesta

Sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) sono disponibili appositi modelli di richiesta. Inoltre, sulla piattaforma la FINMA mette a disposizione ulteriori documenti per la presentazione della richiesta in funzione delle varie tipologie di istituti.


Per ottenere l’accesso alla piattaforma, i richiedenti devono effettuare l’autoregistrazione sul sito internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, l’accesso all’EHP è possibile mediante un’autentificazione a due fattori sul portale della FINMA


La FINMA tratta la richiesta non appena è stata formalmente presentata in modo integrale. Ciò non impedisce al richiedente di fornire informazioni supplementari o alla FINMA di richiedere ulteriori informazioni e documenti.

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