Diritti e doveri degli interessati

In conformità ai principi generali del diritto costituzionale e amministrativo, nel quadro della sua attività di enforcement la FINMA provvede a un trattamento leale ed equo delle persone interessate.

In ogni fase delle indagini, la FINMA informa le parti coinvolte nel procedimento in merito ai loro diritti e doveri. I diritti e i doveri delle parti e di altre persone coinvolte in un procedimento di enforcement sono disciplinati dalla Legge federale sulla procedura amministrativa e dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari.

Di seguito è riportato un elenco dei principali diritti e doveri delle persone interessate da un’attività di enforcement.

Autore della segnalazione

  • Se viene a conoscenza di infrazioni o violazioni delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA prende atto della relativa segnalazione. È possibile segnalare la fattispecie, all’occorrenza allegando i relativi mezzi di prova, tramite lettera (Laupenstrasse 27, 3003 Bern), per e-mail (questions@finma.ch) o direttamente sul sito Internet della FINMA.

  • Gli autori della segnalazione non hanno alcun diritto d’informazione e non vengono informati sull’esito di una denuncia.

  • I destinatari di un questionario della FINMA o di altre richieste informali in caso di sospetto dell’esercizio di un’attività illecita sono per legge tenuti a fornire informazioni complete, conformi alla verità e documentate.

Parti del procedimento

Un procedimento di enforcement può essere avviato nei confronti di una società o di una persona fisica. L’avvio del procedimento nei confronti di una persona fisica viene sempre notificato a quest’ultima personalmente.

Le parti del procedimento

  • hanno il diritto di farsi rappresentare da un avvocato nel corso dell’intero procedimento;

  • hanno il diritto d’informazione relativamente all’avvio del procedimento, alla fattispecie constatata e ai possibili provvedimenti;

  • hanno il diritto di prendere posizione sulla fattispecie constatata e di esprimersi in merito ai possibili provvedimenti da adottare;

  • hanno il diritto di consultare gli atti e sono autorizzati a richiedere, dietro fattura, copie degli atti. A tale scopo devono rivolgersi preventivamente ai collaboratori incaricati;

  • hanno il diritto di richiedere mezzi di prova, di partecipare agli interrogatori di persone informate sui fatti o di testimoni e di porre domande complementari;

  • in qualità di destinatari della decisione hanno il diritto di presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale;

  • non hanno il diritto di essere sentiti oralmente da parte della FINMA, la quale decide di volta in volta in merito alle relative richieste;

  • sono tenute a trasmettere alla FINMA le informazioni e i documenti richiesti;

  • sono tenute a presentarsi alle convocazioni della FINMA e a rispondere in maniera veritiera alle domande poste da quest’ultima;

  • sono tenute a garantire all’incaricato dell’inchiesta l’accesso ai loro locali e a fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti;

  • sono tenute a sostenere i costi del procedimento.  

Persone informate sui fatti e testimoni

  • Le persone informate sui fatti e i testimoni sono tenuti a presentarsi alle convocazioni della FINMA e a rispondere alle sue domande.

  • In qualità di terzi interessati dal procedimento, i testimoni non hanno il diritto di consultazione degli atti né di essere rappresentati da un avvocato.

  • Dietro presentazione di una richiesta motivata, i testimoni hanno diritto a un’indennità.

I creditori o le parti lese di società che sono in liquidazione o in fallimento

 

devono insinuare alla FINMA i propri crediti dietro presentazione dei necessari mezzi di prova.

 

Guide pratiche

Documenti di supporto

Per rispondere alle richieste di informazioni concernenti l’ambito della vigilanza sui mercati:

Modello per gli emittenti: Elenco degli insider

Ultima modifica: 28.09.2020 Dimensioni: 0.05  MB
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