Autodisciplina nel diritto svizzero dei mercati finanziari

L’autodisciplina, intesa come regolamentazione dei mercati finanziari da parte dei rispettivi operatori (ovvero di associazioni private), è sostenuta dalla FINMA in conformità con le disposizioni di legge (art. 7 cpv. 3 LFINMA).

Diversi tipi di autodisciplina

La FINMA distingue tre tipi di autodisciplina:

  • autodisciplina libera o autonoma, a titolo puramente privato e senza la partecipazione dello Stato
  • autodisciplina riconosciuta come standard minimo
  • autodisciplina obbligatoria

 

Tipologie di autodisciplina

Riconoscimento come standard minimo

Ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 LFINMA, la FINMA sostiene l’autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell’ambito delle sue competenze di vigilanza. Di conseguenza, tali norme non valgono più soltanto per gli affiliati all’organismo di autodisciplina in questione, ma devono essere rispettate come standard minimo anche dagli altri operatori del settore.


Nell’ambito del riconoscimento di norme di autodisciplina come standard minimo, la FINMA verifica in particolare che esse godano di un ampio consenso. Le norme di autodisciplina sono riconosciute dal consiglio di amministrazione della FINMA.


La FINMA esorta gli organismi di autodisciplina a tenere conto anche degli aspetti fondamentali dei requisiti normativi posti alla FINMA. Se il contenuto dell’autodisciplina è di portata materiale rilevante, prima di decidere in merito al riconoscimento la FINMA può condurre un’ulteriore consultazione pubblica.

Approvazione dell’autodisciplina obbligatoria

L'autodisciplina obbligatoria si fonda sul mandato del legislatore di disciplinare una determinata fattispecie mediante l'autodisciplina. Tali richieste di regolamentazione sono previste, ad esempio, dalla Legge sulle banche (art. 37h LBCR, garanzia dei depositi) e dalla Legge sul riciclaggio di denaro (art. 24 segg. LRD). L’autodisciplina obbligatoria deve essere approvata dalla FINMA.

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