Asset Management

Nell'ambito della propria attività di vigilanza, la FINMA verifica che gli istituti autorizzati e i prodotti approvati ai sensi della LIsFi e della LICol siano conformi alle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.

Il gruppo Vigilanza istituti e prodotti della FINMA ha il compito di sorvegliare i summenzionati titolari dell’autorizzazione. Le corrispondenti basi legali sono costituite dalla Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e la Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e dalle relative ordinanze, dalle circolari della FINMA e dalle disposizioni in materia di autoregolamentazione riconosciute.

Il sistema di vigilanza della FINMA opera una distinzione fra vigilanza diretta, esercitata dalla stessa FINMA, e vigilanza indiretta, in cui una società di audit prudenziale opera come braccio prolungato della FINMA. La FINMA ha inoltre la facoltà di effettuare rilevamenti dei dati.

Istituti

Nell’ambito della sua attività di vigilanza, la FINMA verifica che i seguenti titolari dell’autorizzazione ai sensi della LIsFi e della LICol rispettino le disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari:

  • il gestore di patrimoni collettivi,
  • la direzione del fondo,
  • la società di investimento a capitale variabile (SICAV),
  • la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale,
  • la società di investimento a capitale fisso (SICAF),
  • la banca depositaria di investimenti collettivi di capitale svizzeri,
  • il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

La FINMA vigila sui gestori patrimoniali e i trustee avvalendosi di un organismo di vigilanza. I gestori patrimoniali e i trustee che sottostanno alla vigilanza consolidata della FINMA ne sono esclusi.

Investimenti collettivi di capitale svizzeri

La FINMA vigila affinché gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ottemperino alle disposizioni sancite dal contratto del fondo e del prospetto. La valutazione si basa sulla verifica a cadenza annuale dei conti annuali dell'investimento collettivo da parte di una società di audit per quanto concerne il rispetto delle disposizioni legali nonché del contratto del fondo e del prospetto. A integrazione di questi controlli, la FINMA svolge periodicamente verifiche ad hoc in funzione del caso specifico.

L'investitore può far valere il diritto di risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito dell'infrazione di un obbligo contrattuale o legale (art. 145 LICol). Questo diritto ha un fondamento contrattuale e non prudenziale. Di conseguenza, la FINMA non è legittimata a intentare un'azione legale e non è competente per le implicazioni sul piano del diritto civile di un danno subito dagli investitori. Tuttavia, in collaborazione con le società di audit, essa assicura che nell'ambito del diritto di vigilanza il diritto d'informazione dell'investitore sia tutelato. Il giudizio sui fatti specifici compete invece al tribunale civile.

Investimenti collettivi di capitale esteri

La vigilanza su questi prodotti è esercitata in primo luogo dall'autorità competente del Paese di domicilio. Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri nominato in Svizzera e autorizzato dalla FINMA è responsabile dell'ottemperanza delle prescrizioni in materia di investimenti collettivi.

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