Organi di mediazione per i fornitori di servizi finanziari

In base alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi), in vigore dall’inizio del 2020, i fornitori di servizi finanziari devono essere affiliati a un organo di mediazione. Gli organi di mediazione necessitano del riconoscimento del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Rispetto al precedente regime di autodisciplina per le banche, con l’entrata in vigore della LSerFi l’affiliazione a un organo di mediazione è diventata obbligatoria per tutti i fornitori di servizi finanziari che forniscono i loro servizi in Svizzera. D’ora in poi, gli organi di mediazione necessitano del riconoscimento del DFF (elenco del DFF). Come da prassi, le controversie su pretese giuridiche tra i clienti e i fornitori di servizi finanziari sono risolte da un organo di mediazione nell’ambito di una procedura di mediazione. Nel quadro della sua attività di vigilanza, la FINMA verificherà l’attuazione dell’obbligo di affiliazione.

 

Per quanto concerne l’obbligo di affiliazione per i fornitori di servizi finanziari che forniscono servizi finanziari esclusivamente a clienti istituzionali o professionali, si consultino anche le Informazioni specifiche della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) del 9 novembre 2020.

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