Vigilanza sugli organismi di vigilanza

La FINMA autorizza e vigila sugli organismi di vigilanza (OV). Gli OV sono competenti della vigilanza continua sui gestori patrimoniali indipendenti e i trustee.
Gli OV devono soddisfare in modo permanente varie condizioni di autorizzazione in materia di indipendenza e irreprensibilità, organizzazione e conduzione dell’impresa come pure qualifiche professionali e risorse in termini di personale. Gli OV devono soddisfare anche requisiti finanziari minimi. La FINMA esamina e approva le modifiche di fatti soggetti all’obbligo di autorizzazione.

Vigilanza orientata al rischio

La FINMA vigila sugli OV secondo un approccio orientato al rischio. Essa esamina segnatamente in che modo gli OV vigilano sul rispetto delle disposizioni legali da parte dei gestori patrimoniali e dei trustee. A tale scopo la FINMA svolge con frequenza annuale un’analisi dei rischi dell’OV, incentrata in particolare la politica commerciale, di rischio e in materia di vigilanza e tiene conto altresì dell’organizzazione degli OV, dell’impostazione delle attività di audit nonché degli aspetti concernenti l’organico e finanziari degli OV. Sulla base dell’analisi dei rischi effettuata, per ogni OV vengono selezionati gli strumenti di vigilanza impiegati dalla FINMA e la relativa intensità.

Strumenti di vigilanza

Per la sua vigilanza la FINMA svolge controlli in loco, regolari colloqui bilaterali in materia di vigilanza e analisi dei rapporti annuali presentati dagli OV. Gli OV ricevono inoltre ogni anno una lettera di valutazione in cui sono indicate le eventuali lacune constatate e la necessità di intervento.
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