Gestori patrimoniali e trustee

Per l’esercizio della loro attività a titolo professionale, i gestori patrimoniali e i trustee necessitano dell’autorizzazione della FINMA. Una volta ottenuta l’autorizzazione, sottostanno alla vigilanza continua di un organismo di vigilanza.

Per gestore patrimoniale s’intende chiunque, sulla base di una procura, gestisce valori patrimoniali di terzi ed esercita tale attività a titolo professionale o chiunque gestisce, al di sotto di un determinato valore di soglia, valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza. Prima di avviare la loro attività a titolo professionale, i gestori patrimoniali necessitano dell’autorizzazione della FINMA.

 

Lo stesso vale per i trustee che, in base all’atto che istituisce un trust, gestiscono a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispongono. Anche i trustee necessitano dell’autorizzazione della FINMA prima di avviare la loro attività a titolo professionale.

 

 

Una descrizione dettagliata della procedura di autorizzazione è disponibile in questa pagina.

Le disposizioni transitorie si applicano ai gestori patrimoniali e ai trustee che hanno avviato la loro attività a titolo professionale prima del 1° gennaio 2021.

Condizioni di autorizzazione

La FINMA accorda l’autorizzazione se i gestori patrimoniali o i trustee adempiono i requisiti legali sanciti dalla Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), dall’Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e dall’Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OIsFi-FINMA). Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nelle pagine dedicate ai gestori patrimoniali e ai trustee.

I gestori patrimoniali e i trustee devono adempiere vari requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale. In particolare, devono fornire la prova che la loro sede è in Svizzera, la loro organizzazione è adeguata e dispongono di sufficienti garanzie finanziarie.

Inoltre, le persone preposte all’alta direzione e incaricate della gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile, godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche necessarie alla funzione.

Richieste di assoggettamento

La FINMA esamina le richieste inoltrate da persone fisiche e giuridiche per stabilire se l’attività prospettata è assoggettata all’obbligo di autorizzazione e di assoggettamento. L'esame avviene sulla base della valutazione giuridica di una fattispecie specifica e isolata a monte della richiesta.


Di norma, gli accertamenti sono soggetti al versamento di un emolumento. Le richieste devono essere presentate alla sezione Autorizzazioni della Divisione Asset Management.

 

Contatto: AssetManagement@finma.ch

Vigilanza continua

Per quanto concerne i gestori patrimoniali e i trustee, la vigilanza continua sul rispetto delle condizioni di autorizzazione non viene esercitata direttamente dalla FINMA, bensì da un organismo di vigilanza (OV). Gli OV sono autorizzati dalla FINMA e sottostanno alla sua vigilanza. Fanno eccezione le società svizzere di un gruppo che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione quale gestore patrimoniale o trustee, sottostanno esclusivamente alla vigilanza continua della FINMA nel quadro della vigilanza di gruppi.

Mutamento dei fatti

Le condizioni di autorizzazione necessarie devono essere rispettate in modo permanente. I gestori patrimoniali e i trustee devono comunicare ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione della FINMA. Al riguardo, occorre distinguere fra due tipi di mutamento.

 

Se si tratta di un mutamento di grande importanza, occorre ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA. Nei mutamenti di grande importanza rientrano segnatamente:

  • le modifiche dei documenti relativi all’organizzazione e ai soci;
  • i cambiamenti a livello degli organi (cambiamento delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione);
  • i cambiamenti del capitale minimo e dei fondi propri, segnatamente il mancato adempimento delle esigenze minime;
  • i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di un’attività irreprensibile da parte dell’istituto finanziario o delle persone incaricate della gestione nonché delle persone che detengono una partecipazione qualificata, segnatamente l’avvio di un procedimento penale;
  • i fatti che pregiudicano un’attività prudente e solida dell’istituto finanziario a causa dell’influenza esercitata dalle persone che detengono una partecipazione qualificata.

Il corrispondente documento disponibile sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA contiene ulteriori informazioni in merito. La procedura di modifica dell’autorizzazione è fondamentalmente la stessa della procedura di autorizzazione. Occorre pertanto inviare all’OV una richiesta di modifica dell’autorizzazione e attendere un suo riscontro. Nella richiesta, i gestori patrimoniali o i trustee devono indicare in particolare il tipo di modifiche, una descrizione dei motivi e i documenti rilevanti. Infine, la risposta dell’OV e il modulo di modifica dell’autorizzazione devono essere inoltrati alla FINMA tramite la Piattaforma EHP.


I mutamenti che non sono di grande importanza devono essere comunicati all’organismo di vigilanza, il quale trasmette periodicamente le informazioni alla FINMA.

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