Assicurazione malattie complementare

L’esercizio dell’attività di assicurazione malattie complementare in Svizzera necessita dell’autorizzazione della FINMA. L’autorizzazione viene rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati.
Il compito di vigilanza sull’assicurazione malattie è ripartito tra l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la FINMA. All’UFSP compete l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), mentre la FINMA è responsabile per le assicurazioni complementari ai sensi della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA).

Condizioni per l’autorizzazione

Chi intende esercitare l’attività di assicurazione malattie complementare in Svizzera necessita dell’autorizzazione della FINMA (ramo assicurativo B2 Malattia nell’assicurazione contro i danni e A5 Assicurazione contro le malattie nell’assicurazione sulla vita).

L’autorizzazione vieneè rilasciata solo se agli assicurati è garantita una protezione dai rischi d’insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi. Le condizioni sono molteplici e vanno dai requisiti di capitale alla descrizione dettagliata dell’attività pianificata (piano d’esercizio) fino ai requisiti riguardanti le persone con funzioni dirigenziali.

Imprese di assicurazione ai sensi della LSA e casse malati

Nel quadro dell’autorizzazione e in previsione della successiva attività di vigilanza, la FINMA distingue tra imprese di assicurazione ai sensi della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e casse malati. Le prime offrono l’assicurazione di base e complementare in entità giuridiche separate. Le imprese di assicurazione più piccole offrono spesso entrambe le tipologie assicurative in un’unica entità giuridica. In questi casi la vigilanza istituzionale compete, come per le casse malati, all’UFSP. L’attività di vigilanza della FINMA si limita al settore previsto dalla LSA.

Controlli preventivi sui prodotti

Una peculiarità dell’assicurazione malattie complementare è il preventivo controllo dei prodotti, in virtù del quale è consentito stipulare contratti di assicurazione solo previa approvazione dei premi e delle condizioni da parte della FINMA. In tal modo, ai sensi dell’art. 38 LSA, si garantisce che i premi si mantengano entro limiti tali da garantire la protezione degli assicurati contro gli abusi e la solvibilità dell’impresa di assicurazione.
Scheda informativa: La FINMA e l’assicurazione malattia complementare

Nell’ambito della vigilanza sulle assicurazioni malattie complementari, la FINMA verifica se i prodotti sono stabili a livello finanziario e gli assicurati tutelati.

Ultima modifica: 06.04.2023 Dimensioni: 0.13  MB
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