Nuove autorizzazioni nel settore assicurativo

L’autorizzazione all’avvio dell’attività assicurativa viene rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati.

Le condizioni di base per l’autorizzazione di un’impresa di assicurazione sono disciplinate dalla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), mentre altre condizioni e disposizioni sono definite più dettagliatamente nell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS) e nelle circolari della FINMA.

Le condizioni di base riguardano:

  • forma giuridica: società anonima o cooperativa;
  • capitale minimo: a seconda del ramo assicurativo da 3 a 20 milioni di franchi svizzeri;
  • fondi propri: sufficienti fondi propri liberi e non gravati (solvibilità);
  • fondo d’organizzazione: spese coperte di fondazione e d’impianto, oppure derivanti da un’estensione straordinaria dell’attività;
  • scopo dell’impresa: esercizio esclusivo di attività direttamente connesse con affari assicurativi;
  • le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta sulla vita possono esercitare, oltre a quest’ultima, soltanto l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione malattie;
  • le imprese estere devono avere una succursale in Svizzera e nominare un mandatario generale.

Oltre alle condizioni di base, ai singoli rami assicurativi si applicano ulteriori disposizioni integrative.

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