Assoggettamento alla vigilanza di gruppi/conglomerati assicurativi

La FINMA può assoggettare gruppi e conglomerati assicurativi alla sorveglianza di gruppi.

Ai sensi dell’articolo 65 e dell’articolo 73 LSA, la FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o conglomerati un gruppo assicurativo o un conglomerato assicurativo di cui fa parte un’impresa in Svizzera se:

  • il gruppo o il conglomerato assicurativo è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera, oppure se
  • il gruppo assicurativo diretto a partire dall’estero non è sottoposto in quel paese a una vigilanza di gruppi o di conglomerati equivalente.
    L’assoggettamento comprende tutte le società appartenenti al gruppo a livello mondiale.
  • Fusioni, scissioni e trasformazioni

    Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), sono soggette all’obbligo di autorizzazione anche le fusioni, le scissioni e le trasformazioni di imprese di assicurazione. La FINMA rilascia l’autorizzazione se è garantita la protezione degli assicurati, in particolare dai rischi d’insolvenza dell’impresa di assicurazione assuntrice e dagli abusi. Le imprese interessate devono assicurarsi che gli attuali contratti di assicurazione siano mantenuti invariati. Fusioni, scissioni e trasferimenti possono essere iscritti nel registro di commercio solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione della FINMA (art. 4 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]).

    Trasferimento dei portafogli assicurativi

    Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale del portafoglio svizzero a un’altra impresa di assicurazione necessita dell’autorizzazione della FINMA (art. 62 cpv. 1 LSA). La FINMA autorizza il trasferimento soltanto se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme. Salvo laddove la FINMA avesse deciso l’esclusione del diritto di disdetta, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro tre mesi dall’informazione individuale da parte dell’impresa di assicurazione assuntrice (art. 62 cpv. 3 e 4 LSA). Tali disposizioni sul trasferimento di portafogli (art. 62 LSA) non si applicano alle imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione.

    Partecipazioni

    Anche le partecipazioni qualificate di e a imprese di assicurazione sono correlate alle transazioni soggette all’obbligo di autorizzazione (art. 21 LSA). Per le partecipazioni qualificate la legge non prevede tuttavia alcun obbligo di autorizzazione in senso stretto, tuttavia sancisce obblighi di notifica e possibilità d’intervento da parte della FINMA (a questo proposito si vedano anche le guide pratiche allegate).
2016/04 Circolare FINMA Gruppi e conglomerati assicurativi (03.12.2015)

Assoggettamento, organizzazione, struttura, processi interni al gruppo e rapporto di gruppi e conglomerati assicurativi

Ultima modifica: 03.12.2015 Dimensioni: 0.2  MB
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