Assicurazione sulla vita

L’esercizio dell’attività di assicurazione sulla vita in Svizzera necessita dell’autorizzazione della FINMA. L’autorizzazione viene rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati.

La FINMA rilascia l’autorizzazione per uno o più rami assicurativi (art. 6 cpv. 3 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]). In conformità all’Allegato 1 dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS), si distinguono diversi rami assicurativi dell’assicurazione sulla vita.

Rami dell'assicurazione sulla vita

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione diretta autorizza anche all’esercizio dell’attività riassicurativa nei rami assicurativi autorizzati. Le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta sulla vita possono esercitare, oltre a quest’ultima, soltanto l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione malattie (art. 12 LSA). Maggiori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per ottenere l’autorizzazione sono descritte in diverse guide pratiche nonché nei moduli relativi ai piani di esercizio.

Forma giuridica

Ai sensi dell’art. 7 LSA, le imprese di assicurazione devono essere costituite in società anonime o cooperative. Necessitano dell’autorizzazione anche le imprese di assicurazione estere che intendono avviare un’attività assicurativa in Svizzera; queste devono, tra le altre cose, istituire una succursale in Svizzera e nominare un mandatario generale. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali (cfr. art. 15 LSA). La Svizzera ha stipulato un accordo bilaterale con il Liechtenstein nel quale è sancita la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in relazione all’assicurazione diretta.

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