Assicurazione contro i danni

L’esercizio dell’attività di assicurazione contro i danni in Svizzera necessita dell’autorizzazione della FINMA. L’autorizzazione viene rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati.
La FINMA rilascia l’autorizzazione per uno o più rami assicurativi (art. 6 cpv. 3 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]). In conformità all’Allegato 1 dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS), si distinguono complessivamente 18 diversi rami assicurativi contro i danni.

Rami dell'assicurazione contro i danni

Le imprese di assicurazione contro i danni che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione possono altresì esercitare l’attività riassicurativa nel ramo assicurativo autorizzato. Le imprese di assicurazione contro i danni non sono tuttavia autorizzate all’esercizio dell’attività di assicurazione sulla vita.

Molteplici condizioni per l’autorizzazione

Le condizioni per ottenere un’autorizzazione sono molteplici e vanno dai requisiti di capitale alla descrizione dettagliata del piano d’esercizio previsto fino ai requisiti riguardanti le persone con funzioni dirigenziali. Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per ottenere un’autorizzazione sono descritte in varie guide pratiche nonché nei moduli relativi ai piani d'esercizio.

Forma giuridica

Le società anonime e le cooperative svizzere possono esercitare l’attività in Svizzera. Anche le succursali di imprese di assicurazione estere possono ottenere un’autorizzazione. Con il Principato del Liechtenstein sono stati stipulati accordi particolari: le imprese di assicurazione contro i danni del Liechtenstein possono esercitare l’attività in Svizzera senza ulteriore autorizzazione, così come le imprese svizzere possono esercitare la propria attività nel Principato.


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