Investimenti collettivi di capitale svizzeri

Il contratto di un investimento collettivo di capitale svizzero soggetto all’obbligo di approvazione e qualsiasi modifica a un contratto del fondo già approvato necessitano preventivamente dell’approvazione da parte della FINMA. 

Il fondo di investimento contrattuale si basa su un contratto di investimento collettivo (contratto del fondo) in cui sono precisati i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzione del fondo e della banca depositaria.

Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)

Il fondo L-QIF è una categoria di fondi regolamentata a parte ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale, che si differenzia dagli investimenti collettivi di capitale soggetti all’obbligo di approvazione in quanto è esonerato per legge dai requisiti di autorizzazione e approvazione della FINMA. Tuttavia, il fondo di tipo L-QIF dev'essere gestito da determinati titolari dell’autorizzazione della FINMA. I fondi L-QIF possono inoltre essere offerti esclusivamente a investitori qualificati e non sono soggetti alla vigilanza della FINMA. Pertanto, la FINMA non è competente per le questioni interpretative. Gli istituti incaricati della gestione hanno la responsabilità di garantire il pieno rispetto delle disposizioni applicabili al fondo L-QIF al momento dell’istituzione e della gestione di tale fondo (in particolare gli artt. 118a-118p LICol; artt.126a-126zocties OICol). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) tiene un registro pubblico di tutti gli L-QIF.

Condizioni di approvazione

Il contratto del fondo di un investimento collettivo di capitale svizzero, escluso il fondo L-QIF, necessita dell’approvazione della FINMA (art. 15 LICol).


Per i fondi di investimento strutturati in fondi multi-comparto (Umbrella-Fonds), per ogni comparto occorre richiedere un’apposita approvazione. L'approvazione della FINMA è necessaria anche per la costituzione di comparti aggiuntivi di un fondo di investimento già approvato.

Gli investimenti collettivi di capitale sono molto eterogenei, pertanto in questa sede si rinuncia a precisare le principali condizioni generali per l’approvazione.  Solo dopo aver ottenuto l’approvazione della FINMA è possibile costituire i comparti e sottoporre a sottoscrizione le quote del fondo. 

Modifiche al contratto del fondo

La direzione del fondo deve sottoporre le modiche del contratto del fondo per approvazione alla FINMA (posto che si tratti di un fondo soggetto all’obbligo di approvazione), con l’accordo della banca depositaria (art. 27 LICol). Essa pubblica previamente un compendio delle principali modifiche, con l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del regolamento possono essere ottenute gratuitamente. 

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. Essi devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.

Informazioni e modelli

I modelli di richiesta per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri soggetti all’obbligo di approvazione sono disponibili sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) della FINMA. Inoltre, per le nuove approvazioni di investimenti collettivi di capitale svizzeri è disponibile un modello di richiesta EHP, con funzione di supporto, in cui sono visibili tutte le voci del menu a tendina. Tale documento serve a dare una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta.


Per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri soggetti all’obbligo di approvazione sono disponibili i seguenti documenti:

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