La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è una società il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitale. Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale, il «capitale accomandato» (art. 98 cpv. 1 LICol). Sempreché la LICol non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.
Per poter esercitare la sua attività, la SAcCol necessita che la FINMA rilasci l'autorizzazione come istituto e l'approvazione del suo documento costitutivo (contratto di società). Trovano applicazione le condizioni generali per l'autorizzazione e l'approvazione sancite dalla LICol, a cui si aggiungono alcuni requisiti specifici per le SAcCol. I requisiti principali sono:
A causa dell'impossibilità di scindere l'istituto dal prodotto, il contratto di società reca disposizioni relative a entrambi. Il contratto di società necessita della forma scritta (art. 102 cpv. 2 LICol) e deve contenere come minimo disposizioni relative ai punti menzionati all'art. 102 cpv. 1 LICol (ditta, sede, scopo, ditta e sede degli accomandatari, importo del capitale accomandato complessivo, durata, esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti, tenuta del registro degli accomandanti, investimenti, politica di investimento, limitazioni di investimento, ripartizione dei rischi, rischi connessi agli investimenti, tecniche di investimento, delega della gestione e della rappresentanza, ricorso a un ufficio di deposito e a un ufficio di pagamento).
In conformità all'art. 49 cpv. 1 LSerFi, oltre al contratto di società deve essere redatto un prospetto. Per il prospetto non è richiesta l'approvazione da parte della FINMA. Il prospetto deve essere sottoposto senza indugio alla FINMA. Esso deve riportare le informazioni contenute nel contratto di società relative agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimento, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento. Il contratto di società e il prospetto vengono presentati alla FINMA congiuntamente alla richiesta di autorizzazione.
Se mutano le circostanze su cui poggiano l'autorizzazione o l’approvazione, per continuare l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione o l’approvazione della FINMA (art. 16 LICol, art. 14 OICol; ad eccezione della modifica dell’ammontare del capitale accomandato, art. 14 cpv. 2 lett. b OICol, o degli accomandanti, art. 15 cpv. 1 lett. c OICol). A tale scopo, occorre inoltrare alla FINMA una richiesta motivata.
Per la richiesta sono disponibili appositi modelli sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA e i seguenti documenti.
Per ottenere l'accesso all'EHP, i richiedenti devono effettuare l'autoregistrazione. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, dal portale FINMA sarà possibile effettuare l'accesso alla Piattaforma EHP mediante un’autenticazione a due fattori.