SICAV: Società di investimento a capitale variabile

Una società di investimento a capitale variabile deve ottenere dalla FINMA sia un’autorizzazione quale istituto, sia l’approvazione dei documenti costitutivi della SICAV. Una SICAV strutturata in fondi multicomparto (Umbrella-Funds) deve ottenere un’approvazione per ogni comparto.

La società a capitale variabile (SICAV) è una società il cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo, il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore, dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale e il cui scopo esclusivo consiste nell'investimento collettivo di capitale (art. 36 LICol). La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla costituzione della società anonima; sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l’assunzione di beni e i vantaggi speciali (art. 37 LICol).

Condizioni di autorizzazione e di approvazione

Per poter esercitare la sua attività, la SICAV necessita di un’autorizzazione della FINMA e dell’approvazione dei documenti costitutivi, ossia gli statuti e il regolamento di investimento della SICAV.

Per le SICAV deve essere richiesta un'apposita approvazione per ogni singolo comparto (art. 15 cpv. 2 LICol). Anche la costituzione di ulteriori comparti di una SICAV in essere è subordinata all'autorizzazione preliminare della FINMA.

L'autorizzazione e l'approvazione relative a una SICAV sono subordinate a una serie di condizioni, fra cui:

  • disponibilità, a un anno dal lancio, di un patrimonio minimo di almeno CHF 5 milioni;

  • la forma giuridica indicata per esteso o come acronimo (SICAV) nella denominazione sociale;

  • mantenimento di un rapporto adeguato tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV;

  • le azioni di imprenditore e le azioni di investitore che non hanno valore nominale devono essere interamente liberate in contanti e trasferibili;

  • allestimento di un regolamento di investimento;

  • designazione di una banca depositaria;

  • organizzazione della SICAV come SICAV autogestita (quindi con amministrazione autonoma ed eventuale delega della gestione del portafoglio) oppure come SICAV a gestione esterna (con delega sia dell’amministrazione che della gestione del portafoglio);

  • lo scopo esclusivo della SICAV deve essere la gestione del suo patrimonio o dei diversi comparti;

  • divieto di prestazione di servizi a terzi ai sensi degli artt. 26 e 34 LIsFi

  • detenzione di fondi propri fino a un importo determinato. 

Disposizioni relative all'istituto e al prodotto

A causa dell'impossibilità di scindere l'istituto dal prodotto, lo statuto reca disposizioni concernenti entrambi. La SICAV allestisce un regolamento di investimento. Il contenuto del regolamento di investimento è retto dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la LICol o lo statuto non disponga altrimenti (art. 62b OICol). Il regolamento di investimento disciplina nel dettaglio gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi connessi agli investimenti.

SICAV a gestione autonoma o di terzi

Si distingue fra SICAV autogestita e SICAV a gestione esterna. Quest'ultima può delegare l’amministrazione soltanto a una direzione del fondo autorizzata (art. 51 cpv. 2 OICol). La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone che dispongono di un'autorizzazione necessaria allo svolgimento di tale attività (art. 36 cpv. 3 LICol).

 

La procedura di autorizzazione è identica per entrambi i tipi di SICAV, tranne se diversamente disposto.

Mutamento delle circostanze

Ogni mutamento relativo al prodotto che richiede un emendamento del regolamento di investimento deve essere previamente approvato dalla FINMA. Se mutano le circostanze su cui poggia l'autorizzazione, per continuare l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. In tal caso occorre presentare una richiesta motivata alla FINMA.

Informazioni e modelli

I modelli di richiesta sono disponibili sulla piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP della FINMA, nonché i seguenti documenti relativi alla richiesta di autorizzazione. Ulteriori documenti concernenti il prodotto sono disponibili nella pagina sugli investimenti collettivi di capitale svizzeri.

 

Per ottenere l'accesso all'EHP, i richiedenti devono effettuare l'autoregistrazione. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, dal portale FINMA sarà possibile effettuare l'accesso alla Piattaforma EHP mediante un’autenticazione a due fattori.

B3 - Dichiarazione riguardante altri mandati

Ultima modifica: 17.04.2023 Dimensioni: 1.59  MB
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