Gestori di patrimoni collettivi

Chiunque gestisce a titolo professionale investimenti collettivi di capitale o valori patrimoniali di istituti di previdenza necessita dell'autorizzazione della FINMA. Qualora un gestore estero di patrimoni collettivi impieghi in Svizzera persone che gestiscono in modo permanente e a titolo professionale in Svizzera o a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale o valori patrimoniali di istituti di previdenza, deve ottenere previamente l'autorizzazione dalla FINMA per la costituzione di una succursale.

Se si verificano mutamenti di grande importanza, per proseguire la propria attività, il gestore di patrimoni collettivi deve parimenti ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.

Gestione di averi di previdenza

Dall'entrata in vigore della LIsFi il 1° gennaio 2020, anche i gestori patrimoniali che gestiscono a titolo professionale valori patrimoniali a nome e per conto di istituti di previdenza necessitano dell'autorizzazione della FINMA. Sono pertanto tenuti a rispettare le disposizioni legali di cui al capitolo sulle condizioni dell'autorizzazione.

 

Anche dopo che la gestione patrimoniale è stata delegata dall'istituto di previdenza a un gestore patrimoniale assoggettato alla vigilanza della FINMA, l'istituto di previdenza deve garantire il rispetto delle prescrizioni legali (fra cui quelle sancite da LPP, OPP1, OPP2). Le autorità di vigilanza cantonali e regionali secondo la LPP vigilano sul rispetto di tali prescrizioni legali da parte degli istituti di previdenza come pure degli istituti dediti alla previdenza professionale. Tale vigilanza non rientra nelle competenze della FINMA.

Condizioni di autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, il gestore di patrimoni collettivi deve soddisfare, oltre alle condizioni di autorizzazione di cui all'art. 7 segg. LIsFi, anche i seguenti requisiti (art. 24 segg. LIsFi e art. 34 segg. OIsFi):

  • avere la forma giuridica di una società commerciale;
  • disporre di un’organizzazione adeguata allo svolgimento della sua attività;
  • disporre di sufficiente capitale minimo e di altre garanzie;
  • nel relativo statuto, nel contratto di società o nel regolamento di organizzazione deve essere delimitato esattamente il settore di attività dal profilo materiale e geografico;
  • il gestore deve, per definizione, gestire almeno un investimento collettivo di capitale o i valori patrimoniali di almeno un istituto di previdenza.

Obbligo di autorizzazione eccezionale quale gestore patrimoniale

Gli istituti che soddisfano le seguenti condizioni sono considerati in via eccezionale gestori patrimoniali e non gestori di patrimoni collettivi.

 

Sono considerati gestori patrimoniali gli istituti che gestiscono investimenti collettivi di capitale i cui investitori sono considerati investitori qualificati. La condizione preliminare è che i valori patrimoniali gestiti, compresi quelli acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superino complessivamente i 100 milioni di franchi, o i 500 milioni di franchi nel caso in cui non contengano strumenti finanziari con effetto leva, e gli investimenti collettivi di capitale non prevedano un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale.

 

Sono altresì considerati gestori patrimoniali gli istituti che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gestiscono al massimo il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza.

 

Gli istituti che, in conformità a tali prescrizioni, non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi (art. 24 cpv. 2 LIsFi) possono tuttavia chiedere l’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l’investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l’istituto di previdenza è gestito (art. 24 cpv. 3 LIsFi).

Compiti del gestore di patrimoni collettivi

Il gestore di patrimoni collettivi garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per i valori patrimoniali che gli sono affidati. Nell’ambito di tali compiti, egli può esercitare anche altre attività in conformità all’art. 26 LIsFi. 

Mutamento delle circostanze

I gestori di patrimoni collettivi comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività il gestore di patrimoni collettivi deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi in combinato disposto con l'art. 10 OIsFi). 

Termine dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione

Per interrompere la propria attività, il gestore di patrimoni collettivi deve ottenere preventivamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi). La procedura prevede anche la stesura di una presa di posizione da parte della società di audit ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

Informazioni e modelli di documenti

Sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP della FINMA sono disponibili i modelli di richiesta, nonché i seguenti documenti relativi alla richiesta di autorizzazione.

 

Per ottenere l'accesso all'EHP, i richiedenti devono effettuare l'autoregistrazione. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, dal portale FINMA sarà possibile effettuare l'accesso alla Piattaforma EHP mediante un’autenticazione a due fattori.

Inoltre, di seguito è disponibile, con funzione di guida, un modello di richiesta in cui tutti i campi sono visibili. Tale documento serve unicamente a fornire una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta.

Aperto - Autorizzazione gestore di patrimoni collettivi

Ultima modifica: 28.01.2022 Dimensioni: 0.16  MB
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Aperto - Modulo Garanzia

Ultima modifica: 28.01.2022 Dimensioni: 0.06  MB
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B3 - Dichiarazione riguardante altri mandati

Ultima modifica: 17.04.2023 Dimensioni: 1.59  MB
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