Direzioni dei fondi

Lo scopo principale della direzione del fondo è esercitare l’attività del fondo. Per svolgere la sua attività, la direzione del fondo necessita di un’autorizzazione della FINMA. Le modifiche significative delle condizioni e l'abbandono dell'attività necessitano parimenti di un'autorizzazione.

La direzione del fondo amministra il fondo di investimento per conto degli investitori e in particolare decide in merito agli investimenti. È soggetta all’obbligo di autorizzazione.

Condizioni per l'autorizzazione

Preventivamente all’esercizio della propria attività, la direzione del fondo necessita dell’autorizzazione della FINMA. Per ottenere tale autorizzazione, la direzione del fondo deve soddisfare i seguenti requisiti (art. 32 LIsFi segg. e 49 segg. OIsFi): 

  • essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera;

  • deve disporre di un capitale minimo;

  • il consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno tre membri;

  • il capitale deve essere suddiviso in azioni nominative;

  • deve disporre di un'organizzazione adeguata allo svolgimento dei suoi compiti;

  • le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti. 

Compiti della direzione del fondo

La direzione del fondo amministra autonomamente il fondo di investimento a proprio nome e per conto degli investitori (art. 34 LIsFi e art. 49 cpv. 1 OIsFi). Più precisamente, la direzione del fondo:

  • decide in merito all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;

  • calcola il valore netto di inventario;

  • stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto, nonché le distribuzioni di utili;

  • esercita tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.

Nell'attività di gestione del fondo di investimento rientrano anche (art. 54 cpv. 1 OIsFi):

  • la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;

  • l'acquisto di partecipazioni in società il cui scopo principale è l'investimento collettivo di capitale;

  • la tenuta di conti di quote.

Mutamento dei fatti

Le direzioni dei fondi comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l’istituto finanziario deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi in combinato disposto con l'art. 10 OIsFi). 

Termine dell'attività subordinata ad autorizzazione

Per interrompere la propria attività, la direzione del fondo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi), la quale consulterà la società di audit prudenziale affinché possa prendere posizione. 

Informazioni e modelli di documenti

Sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP della FINMA sono disponibili i modelli di richiesta, nonché i seguenti documenti relativi all'istanza di autorizzazione.


Per accedere alla Piattaforma EHP, i richiedenti dovranno effettuare l'autoregistrazione tramite il sito Internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, dal portale FINMA sarà possibile effettuare l'accesso alla Piattaforma EHP mediante un’autenticazione a due fattori.

 

Inoltre, di seguito è disponibile, con funzione di guida, un modello di richiesta in cui tutti i campi sono visibili. Tale documento serve unicamente a fornire una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta.

Aperto - Autorizzazione direzione del fondo

Ultima modifica: 28.01.2022 Dimensioni: 0.16  MB
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Aperto - Modulo Garanzia

Ultima modifica: 28.01.2022 Dimensioni: 0.06  MB
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B3 - Dichiarazione riguardante altri mandati

Ultima modifica: 17.04.2023 Dimensioni: 1.59  MB
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