La direzione del fondo amministra il fondo di investimento per conto degli investitori e in particolare decide in merito agli investimenti. È soggetta all’obbligo di autorizzazione.
Preventivamente all’esercizio della propria attività, la direzione del fondo necessita dell’autorizzazione della FINMA. Per ottenere tale autorizzazione, la direzione del fondo deve soddisfare i seguenti requisiti (art. 32 LIsFi segg. e 49 segg. OIsFi):
essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera;
deve disporre di un capitale minimo;
il consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno tre membri;
il capitale deve essere suddiviso in azioni nominative;
deve disporre di un'organizzazione adeguata allo svolgimento dei suoi compiti;
le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.
La direzione del fondo amministra autonomamente il fondo di investimento a proprio nome e per conto degli investitori (art. 34 LIsFi e art. 49 cpv. 1 OIsFi). Più precisamente, la direzione del fondo:
decide in merito all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;
calcola il valore netto di inventario;
stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto, nonché le distribuzioni di utili;
esercita tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.
Nell'attività di gestione del fondo di investimento rientrano anche (art. 54 cpv. 1 OIsFi):
la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
l'acquisto di partecipazioni in società il cui scopo principale è l'investimento collettivo di capitale;
la tenuta di conti di quote.
Le direzioni dei fondi comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l’istituto finanziario deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi in combinato disposto con l'art. 10 OIsFi).
Per interrompere la propria attività, la direzione del fondo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi), la quale consulterà la società di audit prudenziale affinché possa prendere posizione.
Sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP della FINMA sono disponibili i modelli di richiesta, nonché i seguenti documenti relativi all'istanza di autorizzazione.
Per accedere alla Piattaforma EHP, i richiedenti dovranno effettuare l'autoregistrazione tramite il sito Internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, dal portale FINMA sarà possibile effettuare l'accesso alla Piattaforma EHP mediante un’autenticazione a due fattori.
Inoltre, di seguito è disponibile, con funzione di guida, un modello di richiesta in cui tutti i campi sono visibili. Tale documento serve unicamente a fornire una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta.