Le banche depositarie assolvono una funzione importante per gli investimenti collettivi di capitale gestiti da direzioni dei fondi, SICAV e SICAF. Diversamente da quanto previsto per l’ufficio di deposito e l’ufficio di pagamento, l’avvio dell’attività di banca depositaria è subordinato all’obbligo di autorizzazione.
Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, la banca depositaria deve, fra le altre cose, soddisfare i seguenti requisiti (art. 72 LICol e art. 102a OICol, art. 53 OIsFi):
deve essere considerata un istituto bancario ai sensi della Legge sulle banche;
deve disporre di un’organizzazione adeguata allo svolgimento dell’attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale;
le persone responsabili della gestione e le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria offrono la garanzia di un’attività ineccepibile;
il personale della banca depositaria deve essere adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente;
deve disporre di almeno tre posti di lavoro a tempo pieno con diritto di firma per lo svolgimento dell’attività di banca depositaria;
le persone responsabili della direzione del fondo e quelle della banca depositaria devono essere indipendenti fra loro.
Rientra nei compiti della banca depositaria la custodia del patrimonio del fondo, l’emissione e il riscatto delle quote e la gestione del traffico dei pagamenti. La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e depositari centrali in Svizzera o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. Il prospetto del fondo e il foglio informativo di base devono informare gli investitori in merito ai rischi connessi a tale trasferimento (art. 73 cpv. 2 LICol).
La banca depositaria provvede inoltre a vigilare sul rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se:
il calcolo del valore netto di inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
le decisioni di investimento sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
il risultato è utilizzato conformemente al regolamento del fondo.
La banca depositaria comunica alla FINMA ogni mutamento delle circostanze su cui poggia l’autorizzazione, in particolare il cambiamento delle persone dirigenti incaricate dei compiti della banca di deposito, l’ampliamento dell’attività operativa e altri cambiamenti nell’organizzazione della banca depositaria. La comunicazione deve avvenire tempestivamente (art. 16 LICol in combinato disposto con l’art. 15 cpv. 2 OICol).
Per interrompere l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione è necessario ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 16 LICol).
Per presentare una nuova domanda di autorizzazione e di modifica dell’autorizzazione sono disponibili appositi modelli di richiesta sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) e i seguenti documenti.
Per ottenere l’accesso alla piattaforma, i richiedenti devono effettuare l’autoregistrazione sul sito Internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, l’accesso all’EHP è possibile mediante un’autentificazione a due fattori sul portale della FINMA.