Greenwashing: prevenzione e lotta

Il mandato della FINMA prevede la protezione dei clienti dei mercati finanziari e degli investitori da condotte d’affari illecite, in particolare dalle pratiche di inganno. Nella tematica del greenwashing, la FINMA si adopera innanzitutto affinché i clienti e gli investitori non vengano raggirati.

La domanda di prodotti e servizi sostenibili da parte di clienti e investitori continua a essere elevata. Sussiste il pericolo che i clienti e gli investitori vengano ingannati, in modo intenzionale o meno, in merito alla sostenibilità di prodotti e servizi finanziari (cd. greenwashing). Gli accertamenti condotti dalla FINMA mostrano chiaramente che spesso gli offerenti fanno promesse vaghe se non addirittura fuorvianti riguardo alla sostenibilità dei propri prodotti.

Le basi legali in Svizzera prevedono, in relazione agli investimenti collettivi di capitale, in particolare il divieto di inganno. Gli investitori devono poter adottare decisioni informate in materia d’investimento anche per i prodotti commercializzati con un marchio di sostenibilità. Per i fondi di diritto svizzero, la FINMA ha pertanto stabilito quali informazioni devono essere contenute nei documenti, laddove tali strumenti vengano designati come sostenibili. Nelle domande di approvazione, per questi prodotti vengono richieste informazioni supplementari sugli obiettivi di sostenibilità perseguiti, sulle loro modalità di attuazione e sull’effetto auspicato. In questo modo essa può valutare più agevolmente se si configura una situazione di inganno, intervenendo di conseguenza. Nell’ottica di una buona prassi, al riguardo la FINMA raccomanda una rendicontazione trasparente e periodica. Inoltre, la FINMA vigila affinché gli istituti che gestiscono investimenti collettivi di capitale con riferimento alla sostenibilità dispongano di un’organizzazione adeguata. In particolare, ciò presuppone che i criteri riferiti alla sostenibilità vengano inclusi nel processo decisionale di investimento, che le competenze necessarie siano disponibili e che la gestione del rischio copra anche i rischi inerenti alla sostenibilità. Inoltre, la FINMA sensibilizza i fornitori di prodotti o servizi finanziari con riferimento alla sostenibilità al fatto che anche il processo di consulenza (al point of sale) comporta rischi di greenwashing. I fornitori di servizi finanziari sono tenuti a circoscrivere tali rischi, in particolare in relazione a una responsabilità di diritto civile.

Nel complesso, il margine di manovra della FINMA per una prevenzione e una lotta efficace contro le pratiche di greenwashing è tuttavia limitato. In particolare mancano obblighi di trasparenza e di rendiconto specifici in materia di sostenibilità come pure basi prudenziali efficaci per una procedura presso il point of sale. Oltre ai requisiti di trasparenza in materia di sostenibilità nell'ambito dei fondi, la FINMA concentra pertanto la propria attenzione sul rispetto dei requisiti generali negli ambiti di governance, gestione del rischio e sistema di controllo interno. Le specifiche normative potrebbero fornire alla FINMA ulteriori strumenti per contrastare in maniera ancora più capillare ed efficace le pratiche di greenwashing. La FINMA supporta i corrispondenti lavori del Consiglio federale.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2021

Prevenzione e lotta contro il greenwashing

Ultima modifica: 03.11.2021 Dimensioni: 0.24  MB
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