Efficienza e proporzionalità nella vigilanza bancaria

Già in passato la FINMA ha strutturato la propria vigilanza e la propria regolamentazione in modo efficiente e le ha improntate alla proporzionalità. Negli scorsi anni ha fissato con coerenza il principio di proporzionalità nelle sue circolari e concesso varie deroghe e agevolazioni in particolare agli istituti di piccole dimensioni.

Con lo snellimento del sistema di audit e l’introduzione del regime per le piccole banche viene portato avanti questo orientamento, nell’ottica di strutturare in modo ancora più coerente l’attività di vigilanza e diminuire la complessità. Inoltre, l’onere per gli istituti interessati si riduce ai rischi essenziali.

Nuovo orientamento dell’attività di audit

L’audit prudenziale è un importante strumento dell’attività di vigilanza corrente sui titolari dell’autorizzazione. Con la revisione della relativa circolare, la FINMA ha gettato le basi per orientare maggiormente l’attività di audit ai rischi rilevanti e migliorare il rapporto costi-benefici.


In questo modo la FINMA rafforza l’orientamento al rischio della verifica prudenziale svolta dalle società di audit. L’audit prudenziale sarà meno capillare, ma focalizzato su verifiche approfondite in settori che presentano un rischio elevato, pertanto gli audit acquisiranno maggiore pertinenza.


Mantenere stabili i costi della vigilanza e realizzare un ulteriore guadagno in termini di efficienza sono inoltre due obiettivi strategici della FINMA, nei quali va inquadrato anche il perseguito miglioramento del rapporto costi-benefici nell’audit prudenziale, mantenendo lo stesso livello di protezione e aumentando la trasparenza dei costi.


Le società di audit, braccio prolungato della FINMA, forniscono un importante contributo all’attività di vigilanza sul mercato finanziario svizzero. Anche dopo la revisione del sistema, la scelta e il conferimento del mandato alla società di audit prudenziale resteranno di competenza dell’istituto sottoposto a vigilanza.


La riveduta Circolare 13/3 «Attività di audit» è entrata in vigore il 1º gennaio 2019. Le modifiche concernono innanzitutto gli atti di verifica presso banche e commercianti di valori mobiliari, istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi e infrastrutture del mercato finanziario.

Importanza dell’analisi dei rischi

L’analisi dei rischi è un elemento centrale dell’attività di vigilanza, poiché costituisce il punto di partenza e la base per definire la strategia di audit. Le società di audit continuano a valutare il rischio intrinseco e il rischio di controllo in ogni ambito e campo di verifica.

Maggiore influenza sulla strategia di audit e sulle procedure di verifica presso gli assoggettati di grandi dimensioni

La FINMA è responsabile dell’approvazione delle strategie di audit nell’ambito dell’audit prudenziale. In futuro la FINMA avrà una maggiore influenza sulle strategie di audit degli assoggettati con rilevanza sistemica (banche delle categorie 1 e 2) e di determinati istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi appartenenti alla categoria 4. Tali strategie vengono definite nel quadro di un processo di scambio tra la FINMA e la società di audit. Informazioni supplementari utili alla FINMA sono le stime dei costi che le società di audit devono presentare per gli atti di verifica pianificati. In questo modo la FINMA influenza l’orientamento al rischio nell’audit prudenziale.

Estensione dei cicli di audit nella verifica di base

Le società di audit esaminano i singoli ambiti e campi di verifica nell’ambito dell’audit di base secondo cicli predefiniti. Con la revisione del sistema di audit, i cicli di audit per ambito e campo di verifica sono stati allentati: il regolare audit di base sarà meno capillare, ma in compenso più puntuale e mirato. Per esempio, se il rischio netto nell’ambito o nel campo di verifica è giudicato «medio», l’audit dovrà essere effettuato solo ogni sei anni, e non più ogni tre anni come in passato. La focalizzazione viene stabilita in base al rischio, vale a dire che per gli assoggettati i cicli di verifica si allungano laddove i rischi non siano considerati molto elevati.

Atti di verifica a cadenza biennale o triennale per gli assoggettati di piccole dimensioni

Finora, in conformità alla prassi standard, le società di audit incaricate svolgevano l’audit prudenziale a ritmo annuale e indipendentemente dal modello operativo e dalla situazione di rischio degli assoggettati alla vigilanza, adottando dunque un metodo poco differenziato. Con la revisione del sistema di audit, la FINMA ha creato il presupposto affinché gli assoggettati possano essere esentati dall’audit prudenziale annuale. Con l’applicazione della cosiddetta frequenza di audit ridotta, gli assoggettati della categoria di vigilanza 4 saranno sottoposti all’audit prudenziale solo ogni due anni e quelli della categoria di vigilanza 5 solo ogni tre anni. Solo gli assoggettati che non presentano rischi superiori o carenze significative possono avvalersi di tale frequenza. La FINMA decide in merito alla riduzione della frequenza di audit sulla base di una domanda dell’organo preposto all’alta direzione dell’assoggettato.

Riducendo la frequenza di audit, la FINMA rafforza l’applicazione del principio di proporzionalità. Gli assoggettati trarranno beneficio da effetti sinergici, poiché le procedure di audit saranno raggruppate nel quadro dell’audit prudenziale e il rendiconto sarà elaborato ormai solo a cadenza biennale o triennale.

Maggiore flessibilità nell’ottenimento di garanzie di audit

I principi dell’audit prudenziale rimarranno snelli anche dopo gli adeguamenti al sistema di audit. Una novità di rilievo è la maggiore flessibilità nel concepire la campionatura. In questo modo la società di audit potrà concentrarsi maggiormente su elementi ad alto rischio nella campionatura per formulare le sue conclusioni. Inoltre, per la FINMA è importante che il settore dell’audit sviluppi ulteriormente le precisazioni riguardanti i principi di audit (Raccomandazione di audit 70 di EXPERTsuisse). L’obiettivo, tra le altre cose, è di definire i principi per la concezione della campionatura applicabili a tutte le società che svolgono un audit prudenziale.

Rafforzamento del ruolo della revisione interna

Mentre la società di audit svolge l’audit prudenziale, la revisione interna effettua atti di verifica nell’interesse di una corporate governance adeguata dell’impresa assoggettata alla vigilanza. Finora la revisione interna e quella esterna erano concettualmente separate in maniera molto netta. Ora, con l’introduzione delle modifiche, la FINMA fa sì che le società di audit possano avvalersi maggiormente del lavoro svolto dalla revisione interna, in particolare per quanto riguarda le informazioni ricavate dall’elaborazione dell’analisi dei rischi, il coordinamento della strategia di audit e gli atti di verifica negli ambiti e nei campi predefiniti. Ciò consente di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento fra società di audit e revisione interna.

Rendiconto semplificato

Finora il rendiconto annuale allestito dalle società di audit descriveva in maniera approfondita anche i processi e i controlli degli ambiti e dei campi di verifica elaborati. Con l’introduzione delle nuove direttive in materia di rendiconto, la FINMA fa in modo che, in futuro, le società di audit si concentrino sulle irregolarità e sulle raccomandazioni e classifichino le risultanze secondo precisi criteri di rischio «elevato», «medio» o «basso». In questo modo la FINMA potrà trarre le opportune conclusioni in modo mirato e orientandosi ai rischi e, se necessario, definire misure prudenziali.


Grazie alla nuova piattaforma di rilevamento, in futuro la FINMA avrà la possibilità di ricevere in forma digitale le informazioni rilevanti ai fini della vigilanza. Questa piattaforma renderà più snella ed efficiente in termini di costi l’attività di rendiconto nell’ambito del sistema di audit e potrà essere utilizzata anche per inoltrare l’analisi dei rischi e la strategia di audit.

Progetto pilota del « regime per le piccolebanche »

La grande eterogeneità della piazza bancaria svizzera offre numerosi vantaggi. L’elevata disponibilità di servizi bancari professionali, una forte vicinanza alla clientela e la conoscenza delle peculiarità regionali rivestono un’importanza fondamentale per la piazza economica svizzera. In questo scenario le piccole banche stimolano la concorrenza. Il loro potenziale di innovazione fornisce un importante contributo all’ulteriore sviluppo dei modelli commerciali. Nell’autunno 2017 la FINMA ha annunciato la riduzione dell’inutile complessità nella regolamentazione degli assoggettati alla vigilanza di minori dimensioni e l’allentamento delle attuali esigenze per le piccole banche particolarmente solide. Mediante gli adeguamenti previsti si punta a incrementare ulteriormente l’efficienza della regolamentazione e della vigilanza e ad evitare inutili oneri amministrativi, mantenendo nel contempo la stabilità e un adeguato livello di sicurezza per gli istituti più piccoli.

Nel primo semestre del 2018 i lavori al cosiddetto «regime per le piccole banche» si sono concentrati prevalentemente sugli elementi chiave (termsheet), definiti di concerto con l’Associazione svizzera dei banchieri e con i rappresentanti di istituti selezionati. Il documento è stato approvato a fine giugno 2018 e contiene fra le altre cose i criteri di partecipazione e le facilitazioni perseguite, le quali includono un leverage ratio semplificato superiore all’8%, un liquidity coverage ratio medio superiore al 120% nell’arco degli ultimi dodici mesi, un grado di rifinanziamento superiore al 100% e nessun rischio superiore, soprattutto in materia di condotta e di variazione dei tassi d’interesse. È inoltre previsto che in futuro gli istituti assoggettati al regime delle piccole banche non debbano più computare gli attivi ponderati in funzione del rischio. Per la fase successiva al progetto pilota sono altresì state prospettate ulteriori agevolazioni e semplificazioni concrete nell’ambito delle esigenze qualitative.

Il progetto pilota ha preso il via a metà luglio 2018 con 68 istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 ed è destinato a protrarsi sino a fine 2019. Gli istituti che partecipano al progetto pilota hanno beneficiato già nel 2018 di agevolazioni negli ambiti di liquidità, pubblicazione e audit. Con l’attuazione di questo progetto pilota, che avviene sulla base di una strategia dettagliata, la Svizzera si colloca in una posizione di assoluta avanguardia a livello mondiale. Per la conversione del progetto pilota in un regime permanente per le piccole banche sono necessari adeguamenti circostanziati a livello dell’Ordinanza sui fondi propri e delle circolari della FINMA. Sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze sono pertanto stati avviati i lavori all’Ordinanza sui fondi propri del Consiglio federale. Il quadro normativo sottoposto a revisione entrerà presumibilmente in vigore il 1º gennaio 2020.


(Dal Rapporto annuale 2017)


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