Sviluppo della digitalizzazione nel settore finanziario (2024)

Nella sua attività di vigilanza, la FINMA si avvale in misura sempre maggiore di applicazioni supportate dalla tecnologia e basate sui dati e, grazie alla digitalizzazione dei processi, aumenta la propria efficienza. Essa partecipa attivamente ai nuovi sviluppi sul mercato finanziario e valuta i modelli operativi innovativi secondo un approccio orientato al rischio e improntato alla neutralità tecnologica.

L'attività innovativa della piazza finanziaria svizzera permane elevata. Anche nel 2024 la FINMA ha trattato in modo celere e competente le richieste degli assoggettati concernenti ampliamenti innovativi dei modelli aziendali, come pure quelle dei nuovi attori che intendono entrare nel mercato.

Presentate due richieste per sistemi di negoziazione TRD

Nel 2021 è entrata in vigore la Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology, DLT), il cosiddetto progetto TRD. Nel 2024 la FINMA ha trattato due richieste di autorizzazione per sistemi di negoziazione TRD.

La FINMA ha chiarito importanti questioni fondamentali al riguardo. Ha precisato che anche gli emittenti di valori mobiliari TRD ammessi ai sistemi di negoziazione TRD hanno obblighi tipici degli emittenti, tra cui quelli di pubblicità ad hoc o di pubblicazione di transazioni del management. La regolamentazione impone inoltre ai gestori che hanno la loro infrastruttura di regolamento su una blockchain pubblica di adottare misure per limitare i rischi operativi. Ciò comprende analisi tecniche della tecnologia utilizzata, come la stessa blockchain pubblica e i codici sorgente dei cosiddetti smart contracts. Questi controlli dei codici aiutano a identificare vulnerabilità o errori. Gli smart contracts sono contratti digitali autoeseguibili che sono memorizzati su una blockchain ed eseguiti automaticamente in determinate condizioni.

Per i sistemi di regolamento basati sulla tecnologia TRD è necessario chiarire la questione della finalità, ossia quando una decisione concernente i valori mobiliari TRD acquisisce validità giuridica. Al riguardo occorre considerare la specificità per cui le voci immesse nella blockchain non sono mai completamente finali dal punto di vista tecnico (finalità giuridica vs. finalità probabilistica della blockchain). La FINMA chiede ai gestori di un sistema di negoziazione TRD regole chiare, trasparenti e vincolanti per i partecipanti. Essi devono stabilire inequivocabilmente quando il trapasso di proprietà diventa definitivo giuridicamente. La FINMA conferisce importanza anche a una strategia efficace nell'ottica della continuità operativa (Business Continuity Management, BCM). Inoltre è necessario adottare precauzioni per fare fronte a un possibile fallimento di una componente dell'infrastruttura TRD. Per un'infrastruttura di regolamento basata su TRD la FINMA esige misure e regole su come trattare i valori mobiliari ammessi alla negoziazione in caso di disfunzione della rete (p. es. invalidazione, nuova emissione, possibilità di negoziazione alternative, ecc.). Il processo deve coinvolgere sia i partecipanti sia gli emittenti.

La FINMA ha infine precisato che i partecipanti esteri non necessitano di un'apposita autorizzazione (in qualità di remote member). Un sistema di negoziazione TRD deve nondimeno assicurare che i partecipanti esteri non privati siano assoggettati a una vigilanza adeguata e osservino obblighi normativi equivalenti a quelli dei partecipanti svizzeri.

Vigilanza serrata sugli istituti in ambito fintech conformemente all'art. 1b Legge sulle banche

Nel 2024 è proseguita una vigilanza serrata sugli istituti con autorizzazione fintech conformemente all'art. 1b LBCR, i cosiddetti «istituti fintech». L'attenzione si è concentrata sulla protezione dei depositanti qualora gli istituti si trovassero in una situazione critica sotto il profilo del capitale e della liquidità. Questi istituti sono generalmente start-up, che per esperienza sono chiamate a sostenere uscite elevate per lo sviluppo e l'ingresso sul mercato e, nella fase iniziale, le entrate sono nulle o scarse. Il successo dell'ingresso sul mercato dipende dal buon esito delle tornate di finanziamento e da solidi modelli d'affari. Essi sono nell'ambito dei servizi di pagamento, dove il mercato è molto competitivo e presenta margini esigui. È emerso che hanno possibilità di successo quei modelli che si rivolgono a una nicchia di mercato con un'offerta unica o a un segmento di clienti specializzato.

La FINMA esige che gli istituti fintech attuino una pianificazione continua del capitale e della liquidità per riconoscere per tempo le criticità. Tuttavia nel 2024 si sono create situazioni pericolose presso diversi istituti. Il quadro si è spesso aggravato a causa della dubbia solidità del valore economico degli attivi negli scenari gone concern, quando un'impresa ha avuto difficoltà a proseguire la propria attività e ha dovuto considerare l'ipotesi di una liquidazione. Ciò ha riguardato in particolare la valutazione di software sviluppati internamente, che frequentemente rappresentano un attivo essenziale e non si vendono facilmente, soprattutto in tempi molto ristretti.

Aspettative nei confronti di progetti con stablecoin

La FINMA si era già espressa nel 2019 in merito ai possibili obblighi di autorizzazione per gli emittenti di stablecoin, a complemento della Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle Initial Coin Offering (ICO). Nel suo Rapporto annuale 2021 la FINMA aveva inoltre indicato che, secondo la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), ogni soggetto che dispone di stablecoin deve essere identificato in misura sufficiente dall'istituto emittente o da intermediari finanziari sottoposti a un'adeguata vigilanza. Così come sono vietati i conti anonimi, sono vietate anche le stablecoin anonime.

Nell'anno in rassegna, con la sua Comunicazione sulla vigilanza 06/2024, la FINMA ha approfondito le esigenze previste dal diritto dei mercati finanziari e ha richiamato l'attenzione in particolare delle banche coinvolte sui rispettivi rischi. Le stablecoin perseguono lo scopo di rappresentare su una blockchain un valore patrimoniale con bassa volatilità dei prezzi, generalmente con un ancoramento a una valuta nazionale. Di conseguenza, i detentori di stablecoin hanno di norma in qualsiasi momento un diritto di rimborso nei confronti dell'emittente, pertanto si configura perlopiù una classificazione come depositi del pubblico ai sensi della LBCR. Nella suddetta Comunicazione sulla vigilanza la FINMA ha sottolineato anche i crescenti rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e aggiramento delle sanzioni che possono derivare dalla possibilità di trasmissioni anonime di stablecoin.

La FINMA ha inoltre constatato che, in Svizzera, vari emittenti di stablecoin si avvalgono delle garanzie del rischio d'insolvenza delle banche, pertanto non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della LBCR. Per tutelare i detentori di stablecoin, la FINMA ha quindi elaborato determinati requisiti minimi concernenti tali garanzie e richiama l'attenzione sui restanti rischi per i clienti, nonché sui rischi operativi, giuridici e di reputazione per le banche garanti.

Nel quadro del progetto di regolamentazione in corso, diretto dal DFF e dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), la FINMA si è impegnata affinché i rischi esposti nella Comunicazione sulla vigilanza siano tenuti in debita considerazione.

Attuazione delle aspettative in materia di vigilanza in relazione allo staking

Nella Comunicazione sulla vigilanza 08/2023 la FINMA ha esposto la sua prassi per i servizi di staking. Lo staking consente ai detentori di determinate criptovalute di farle bloccare per favorire la sicurezza e l'esercizio di una rete blockchain, ottenendo in cambio una ricompensa, spesso sotto forma di ulteriori coin. Nei controlli in loco svolti nel 2024, la FINMA ha constatato che i clienti sono meglio informati sui rischi e sulle incertezze giuridiche che lo staking implica. Tuttavia è mancata spesso una sufficiente indicazione del rischio di controparte a causa dell'incertezza giuridica in caso d'insolvenza di un fornitore di servizi di staking. Inoltre, si è omesso regolarmente di spiegare i rischi specifici della rispettiva tecnologia blockchain.

Presso alcuni istituti sono state individuate anche lacune nella verifica dei gestori del nodo validatore coinvolti e nell'elaborazione di scenari d'emergenza in caso di fallimento di uno di questi fornitori terzi. Infine, la FINMA ha esortato gli istituti a completare il loro Digital Assets Resolution Package (DARP) e ad aggiornarlo regolarmente. In caso di fallimento il DARP serve al liquidatore come base di informazioni per accedere ai beni crittografici nonché attribuirli e versarli correttamente ai clienti.

Oltre allo staking, la FINMA si è occupata dell'attuazione dei requisiti posti ai fornitori esteri di servizi di custodia. Gli istituti finanziari devono garantire che tali fornitori non svolgano la loro attività senza autorizzazione, che siano sottoposti a vigilanza prudenziale all'estero e che operino in una giurisdizione dove è garantita la stessa certezza del diritto della Svizzera per quanto riguarda il trattamento dei beni crittografici detenuti in custodia nell'ambito del diritto fallimentare.

 

(Dal Rapporto annuale 2024)

 

Rapporto annuale 2024

Ultima modifica: 08.04.2025 Dimensioni: 2.39  MB
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