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2023
Fintech

La FINMA pubblica una Comunicazione sulla vigilanza in merito ai servizi di staking

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica una Comunicazione sulla vigilanza concernente i servizi di staking, in cui chiarisce la propria prassi in materia mettendo in primo piano la tutela dei clienti dal rischio di insolvenza del fornitore.

In relazione ai servizi di staking per la custodia di beni crittografici si pongono alcune questioni di interpretazione della normativa. In particolare sussiste un’incertezza giuridica riguardo alla tutela dei beni crittografici oggetto di staking in caso di fallimento del fornitore. La tutela presuppone che questi ultimi siano messi a disposizione dei clienti in ogni momento. Attualmente non è certo che questo requisito sia rispettato.


Con la Comunicazione sulla vigilanza, la FINMA fa chiarezza sulla gestione dei servizi di staking ai sensi della legislazione in materia di mercati finanziari: finché il diritto sovraordinato o la giurisprudenza non preciseranno in maggior dettaglio la questione della rivendicabilità, secondo l'attuale valutazione della FINMA in caso di fallimento di un assoggettato della FINMA i beni crittografici detenuti in staking a favore dei clienti deponenti verranno scorporati dalla massa fallimentare e all’istituto assoggettato non verrà posto alcun requisito di copertura dei fondi propri qualora esso abbia adottato misure per limitare i rischi e opportunamente informato il cliente in merito a questi ultimi. Nella Comunicazione sulla vigilanza, la FINMA fornisce inoltre una panoramica delle diverse varianti di staking di beni crittografici, presenta i rischi ed espone le misure che l’istituto assoggettato deve adottare per ridurli.

Avvertenze per gli investitori

Lo staking comporta vari rischi. Oltre alle incertezze giuridiche, presenta altri rischi di cui tenere conto, in particolare:

  • rischio tecnico: è dovuto a un malfunzionamento della procedura di staking; sussiste inoltre il rischio di slashing dei beni crittografici in seguito a un comportamento illecito del nodo validatore;

  • rischio di controparte: deriva da un quadro giuridico poco chiaro in caso di fallimento; l’incertezza giuridica aumenta nel caso in cui la custodia o lo staking siano delegati a istituti esteri;

  • rischio di mercato: nelle fasi di volatilità è probabile che i beni crittografici oggetto di staking non possano essere venduti al momento giusto se il processo di unstaking prevede un periodo di lock-up o di exit che comporta un ritardo nel riscatto dei beni crittografici bloccati.
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2023

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Ultima modifica: 20.12.2023 Dimensioni: 0.25  MB
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