Innovazione 2021

Le innovazioni tecnologiche aprono anche sui mercati finanziari un ampio ventaglio di possibilità per introdurre processi e modelli commerciali innovativi e per ottimizzarli. Nel 2021 la FINMA ha affiancato attivamente tali innovazioni, per offrire agli istituti finanziari condizioni normative al passo con i tempi e consone al potenziale dispiegato dalla tecnologia.

Nel 2021 la FINMA ha aggiornato la circolare concernente il processo di identificazione online dei clienti. Inoltre, con il progetto concernente la tecnologia di registro distribuito (TRD) ha ulteriormente sviluppato le basi normative. (…)

On-boarding digitale dei clienti, di pari passo con gli sviluppi tecnologici

La digitalizzazione offre alle imprese opportunità sempre più numerose per ottimizzare i processi e aumentare l’efficienza, di cui beneficiano anche i loro clienti. La FINMA è aperta a simili progressi. Nel 2016, all’interno della Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online» ha definito per la prima volta la prassi da seguire per identificare i nuovi clienti attraverso i canali digitali. Nella procedura occorre soddisfare i requisiti per una prevenzione efficace del riciclaggio di denaro e tenere conto dei rischi particolari nell’ambiente digitale. Per consentire processi al passo con i tempi e in linea con gli sviluppi tecnologici, la circolare viene sottoposta ad adeguamenti periodici. Dalla sua entrata in vigore, nel 2016, è stata modificata già due volte.

In ambito digitale vi sono maggiori rischi di utilizzare documenti sbagliati (autentici, ma appartenenti a un’altra persona) o falsificati (oggetto di manipolazioni) rispetto a quanto può avvenire in presenza del cliente. Pertanto, nell’identificazione via video e tramite piattaforma online, gli intermediari finanziari devono utilizzare specifici meccanismi di sicurezza, la cui applicazione viene migliorata e resa più efficace dagli sviluppi tecnologici.

Un’evoluzione in tal senso è stata considerata nella revisione della circolare effettuata nel 2021 per quanto concerne il processo di identificazione online dei clienti. Fino a quel momento gli intermediari finanziari dovevano verificare l’identità di un cliente obbligatoriamente tramite un bonifico da una relazione bancaria in essere. In alternativa, ora è possibile effettuare il controllo mediante la lettura del chip del passaporto biometrico. Inoltre, gli intermediari finanziari possono avvalersi anche di una geolocalizzazione per la verifica dell’indirizzo di domicilio.

Stato dell’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza e attuazione del progetto TRD

Il settore della tecnofinanza si è ulteriormente sviluppato sotto il profilo normativo. Nel 2021 sono state maturate ulteriori esperienze con l’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza, entrata in vigore nel 2019, e sono state perfezionate le basi normative attraverso il progetto concernente la cosiddetta tecnologia di registro distribuito TRD (distributed ledger technology, DLT). In particolare, con il sistema di negoziazione TRD viene messa a disposizione una nuova autorizzazione per i modelli operativi innovativi.

Esperienze maturate con l’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza

L’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza secondo la Legge sulle banche (art. 1b LBCR) è entrata in vigore all’inizio del 2019. Fino a fine 2021 hanno fatto domanda quattro istituti, per tre dei quali è stata emessa nel corso dello stesso anno una decisione di autorizzazione. È risultato evidente che l’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza è particolarmente interessante per i fornitori innovativi nel settore del traffico dei pagamenti. I requisiti meno stringenti rispetto a quelli dell’autorizzazione bancaria tengono conto dei rischi prudenziali più contenuti per i fornitori che si limitano a proporre solo servizi di pagamento e semplificano l’accesso al mercato finanziario. Queste facilitazioni suscitano regolarmente un notevole interesse per l’autorizzazione. La FINMA ha pertanto condotto, anche nel 2021, numerosi colloqui preliminari con i potenziali soggetti interessati. Alcuni di loro hanno tuttavia rinunciato a richiedere l’autorizzazione quando hanno realizzato che, nonostante le esigenze più contenute, occorre comunque rispettare condizioni rigorose. In ogni caso, i requisiti di capitale e di organizzazione sono nettamente inferiori a quelli previsti per l’autorizzazione bancaria. Per quanto concerne il dispositivo di prevenzione del riciclaggio di denaro, invece, non vengono concesse agevolazioni, poiché i servizi di pagamento presentano notevoli rischi intrinseci in questo ambito. È dunque opportuno che i soggetti interessati non sottovalutino i requisiti necessari e consultino con attenzione le pertinenti norme di legge, rivolgendosi eventualmente a esperti in materia.

Novità introdotte dal progetto TRD

L’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (progetto TRD), entrato in vigore il 1o agosto 2021, ha esteso il campo di applicazione dell’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza ai depositari collettivi di token di pagamento. Con il sistema di negoziazione TRD secondo la Legge sull’infrastruttura finanziaria (art. 73a segg. LInFi) è stata creata una nuova infrastruttura del mercato finanziario per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari TRD (diritti valori standardizzati e idonei alla negoziazione su vasta scala che possono essere detenuti e trasferiti su una blockchain). Al contrario di quanto avviene per esempio nel caso delle borse, un sistema di negoziazione TRD può accettare anche clienti finali come partecipanti e offrire, oltre alla negoziazione, anche servizi di regolamento e custodia. Questa combinazione di attività finora non compatibili apre la strada a nuovi modelli operativi, comportando però anche una serie di condizioni che i richiedenti devono adempiere. A questo scopo la FINMA ha pubblicato sul proprio sito internet una dettagliata guida pratica. Per quanto concerne le nuove norme, finora non sono ancora state maturate esperienze concrete nella prassi di vigilanza.

Emissione di stable coin da parte di istituti assoggettati

Nel settembre 2019 la FINMA ha pubblicato un Supplemento alla guida pratica per richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO), in cui ha fornito le prime indicazioni su come essa valuta gli stable coin nella sua prassi di vigilanza ai sensi del diritto prudenziale svizzero. A tale proposito occorre sottolineare il progetto Libra/Diem, che ha dato modo alla FINMA di perfezionare la propria prassi e le proprie aspettative nei confronti degli emittenti di stable coin e dei sistemi di pagamento basati su stable coin. Nel corso del 2021, Libra/Diem ha deciso di lanciare il sistema di pagamento a partire dagli Stati Uniti, poiché il progetto intende puntare inizialmente sugli Stati Uniti quale mercato target e prevede solamente uno stable coin ancorato al dollaro USA. La FINMA continua a occuparsi di progetti relativi agli stable coin di istituti esistenti e start-up. Nel 2021 ha trattato numerose richieste concernenti progetti in questo ambito, la maggior parte delle quali sono state presentate da istituti che non erano in possesso di un’autorizzazione ai sensi del diritto dei mercati finanziari. Anche alcune banche assoggettate si sono rivolte alla FINMA con progetti di stable coin.

Nel trattamento delle richieste avanzate dalle banche, la FINMA ha effettuato una valutazione complessiva dei rischi, soffermandosi in particolare su quelli che potrebbero compromettere l’integrità del mercato finanziario. Se una banca intende emettere stable coin su un sistema di transazioni con libero accesso, per esempio Ethereum, occorre considerare soprattutto i maggiori rischi di riciclaggio di denaro e di reputazione. Trattandosi di un sistema aperto, dopo la messa in circolazione degli stable coin l’istituto emittente ha una possibilità di controllo solo in caso di eventuale rimborso al controvalore sottostante. Pertanto, gli obblighi di diligenza sanciti dal diritto in materia di riciclaggio di denaro possono essere ottemperati esclusivamente per la prima e per l’ultima persona che dispone di tali criptovalute. Gli altri soggetti che, collocandosi tra il fruitore iniziale e quello finale, acquistano o vendono stable coin sulla piattaforma aperta restano al di fuori del perimetro di controllo dell’istituto emittente. Questo rischio può causare danni di reputazione per l’istituto stesso e per l’intero mercato finanziario svizzero.

Al fine di gestire tali rischi, all’atto di emissione degli stable coin da parte di istituti assoggettati occorre fissare a livello contrattuale restrizioni di trasferimento e, se opportuno, anche sul piano tecnologico. Pertanto, ai fini dell’adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla Legge sul riciclaggio di denaro in tutte le transazioni con stable coin, ogni soggetto che dispone di queste criptovalute deve essere identificato in misura sufficiente dall’istituto emittente o dai partner di distribuzione sottoposti a un’adeguata vigilanza.

(Dal Rapporto annuale 2021)

Rapporto annuale 2021

Ultima modifica: 05.04.2022 Dimensioni: 2.2  MB
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