Cat. 4 e 5 / Regime per le piccole banche

Le piccole banche e le società di intermediazione mobiliare delle categorie 4 e 5 particolarmente liquide e ben capitalizzate possono chiedere di essere ammesse al regime per le piccole banche (RPB). Se le condizioni sono soddisfatte, beneficiano di requisiti semplificati per il calcolo e la pubblicazione dei fondi propri necessari e della liquidità come pure di sgravi qualitativi nel quadro delle circolari FINMA.

Sia la regolamentazione dei mercati finanziari che la vigilanza della FINMA orientata al rischio sono improntate al principio della proporzionalità. Ciò significa che le prescrizioni e la vigilanza tengono conto delle dimensioni, dei modelli operativi e dei rischi differenti dei singoli istituti. Oltre all’attuale prassi della FINMA in materia di vigilanza orientata al rischio, le piccole banche particolarmente liquide e ben capitalizzate possono essere sgravate grazie alle semplificazioni previste dal regime per le piccole banche. Tali istituti si impegnano a detenere fondi propri e liquidità supplementari e non devono presentare rischi superiori negli ambiti delle norme di comportamento commerciale (conduct) e dei rischi di tasso. Come contropartita vengono concesse loro facilitazioni e semplificazioni prudenziali.

Condizioni di partecipazione

Le condizioni di partecipazione al regime per le piccole banche come pure le facilitazioni concernenti le esigenze in materia di fondi propri sono disciplinate dall’Ordinanza sui fondi propri (OFoP). Per le succursali e le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti le disposizioni dell’Ordinanza sui fondi propri non sono applicabili, pertanto non possono partecipare al regime per le piccole banche. Affinché una banca o una società di intermediazione mobiliare che tiene conti possa chiedere di beneficiare delle facilitazioni previste dal regime per le piccole banche, tutte le seguenti condizioni di partecipazione devono essere soddisfatte. Le condizioni devono essere soddisfatte in ogni momento sia a livello di singolo istituto che a livello di gruppo finanziario.

  • L’istituto è una banca o una società di intermediazione mobiliare della categoria 4 o 5 che tiene conti
  • Semplificazione del leverage ratio almeno dell’8%
  • Quota media di liquidità (LCR sull'arco degli ultimi 12 mesi) pari almeno al 110%
  • Grado di rifinanziamento pari almeno al 100%

La FINMA può inoltre respingere la richiesta di beneficiare delle semplificazioni nei seguenti casi, se nei confronti dell’istituto sono state avviate misure prudenziali o procedimenti nei seguenti ambiti:

La FINMA può inoltre respingere la richiesta se l’istituto presenta una gestione del rischio di tasso d’interesse insufficiente o il rischio di tasso d’interesse è eccessivamente elevato.

Facilitazioni

Gli istituti che partecipano al regime per le piccole banche devono soddisfare requisiti semplificati per il calcolo dei fondi propri e della liquidità necessari come pure requisiti qualitativi facilitati in conformità alle circolari FINMA.

  • Soppressione delle esigenze qualitative e quantitative concernenti i fondi propri necessari, inclusa quella del calcolo dei risk-weighted assets (RWA), come pure soppressione del cuscinetto di fondi propri e del cuscinetto anticiclico settoriale.
  • Rinuncia al calcolo e all'adempimento del NSFR (liquidità).
  • Facilitazione qualitativa nelle circolari FINMA
    • Soppressione delle disposizioni specifiche concernenti il trattamento dei dati elettronici di clienti
    • Riduzione degli obblighi di pubblicazione
    • Riduzione dei requisiti relativi ai compiti di controllo dei rischi
    • Riduzione della frequenza della valutazione complessiva del rischio da parte della revisione interna
    • Soppressione delle disposizioni specifiche in materia di outsourcing

Domanda di partecipazione

Le banche e le società di intermediazione mobiliare delle categorie 4 e 5 possono presentare una domanda per essere ammesse al regime per le piccole banche. All’inoltro della domanda, gli istituti interessati devono comprovare che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. In caso di dubbi sull’adempimento delle condizioni, in particolare per quanto concerne i criteri di reiezione negli ambiti delle norme di comportamento commerciale (conduct) e dei rischi di tasso d’interesse, prima di presentare la domanda gli istituti possono contattare la FINMA.

Modello di domanda

Regime per le piccole banche: domanda per beneficiare delle semplificazioni di cui all'art. 47a OFoP

Ultima modifica: 26.11.2019 Dimensioni: 0.35  MB
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