Garanzia dei depositi

Per le banche e di intermediazione mobiliare che sono stati autorizzati dalla FINMA, la procedura di fallimento prevede un'elevata tutela dei depositi, fino a concorrenza di un importo massimo pari a CHF 100 000. Mediante un sistema strutturato su tre livelli si punta a garantire che i depositanti non subiscano alcuna perdita.

Se l’istituto in fallimento dispone di sufficiente liquidità, i depositi presso le succursali nazionali ed estere vengono rimborsati immediatamente fino a un massimo di CHF 100 000 per cliente (depositi privilegiati) e al di fuori dalla graduatoria ordinaria.

Garanzia dei depositi per i depositi garantiti

Se i depositi privilegiati non possono essere integralmente rimborsati attingendo alla liquidità disponibile, per i depositi privilegiati depositati presso le succursali svizzere (depositi garantiti) subentra, in via complementare, la garanzia dei depositi. Essa è volta a garantire il più rapidamente possibile il rimborso, a titolo di anticipo, dei depositi privilegiati.

Privilegio nel fallimento

A titolo di protezione supplementare, in caso di fallimento di una banca o di intermediazione Mobiliare sono considerati privilegiati i depositi fino a un ammontare massimo di CHF 100 000 per cliente. Tali depositi sono considerati come crediti di seconda classe e vengono pertanto pagati in precedenza rispetto ai crediti dei creditori di terza classe. Tale privilegio vale per tutti i depositi, in particolare anche per quelli detenuti presso sedi estere della banca o di intermediazione mobiliare.

Fondazioni bancarie e di libero passaggio

In aggiunta agli altri depositi bancari dell’intestatario, in caso di fallimento, anchei depositi presso le fondazioni bancarie e di libero passaggio sono privilegiati fino a un massimo di CHF 100 000, non vengono tuttavia immediatamente rimborsati attingendo alla liquidità disponibile e non sono coperti dalla garanzia dei depositi per i depositi garantiti.

Depositi non privilegiati

I depositi che non rientrano nei depositi privilegiati (p. es. la parte del deposito eccedente i CHF 100 000 per cliente) non godono di una protezione particolare e vengono, per quanto possibile, rimborsati nel quadro della procedura fallimentare come dividendi del fallimento.

I valori in deposito non sono considerati depositi

A differenza dei depositi, i valori in deposito (p. es. azioni e quote di fondi) sono di proprietà dei clienti. Nella procedura fallimentare, sono, per legge, totalmente scorporati dalla massa del fallimento e restituiti separatamente.

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