Se l’istituto in fallimento dispone di sufficiente liquidità, i depositi presso le succursali nazionali ed estere vengono rimborsati immediatamente fino a un massimo di CHF 100 000 per cliente (depositi privilegiati) e al di fuori dalla graduatoria ordinaria.
Se i depositi privilegiati non possono essere integralmente rimborsati attingendo alla liquidità disponibile, per i depositi privilegiati depositati presso le succursali svizzere (depositi garantiti) subentra, in via complementare, la garanzia dei depositi. Essa è volta a garantire il più rapidamente possibile il rimborso, a titolo di anticipo, dei depositi privilegiati.
A titolo di protezione supplementare, in caso di fallimento di una banca o di intermediazione Mobiliare sono considerati privilegiati i depositi fino a un ammontare massimo di CHF 100 000 per cliente. Tali depositi sono considerati come crediti di seconda classe e vengono pertanto pagati in precedenza rispetto ai crediti dei creditori di terza classe. Tale privilegio vale per tutti i depositi, in particolare anche per quelli detenuti presso sedi estere della banca o di intermediazione mobiliare.
In aggiunta agli altri depositi bancari dell’intestatario, in caso di fallimento, anchei depositi presso le fondazioni bancarie e di libero passaggio sono privilegiati fino a un massimo di CHF 100 000, non vengono tuttavia immediatamente rimborsati attingendo alla liquidità disponibile e non sono coperti dalla garanzia dei depositi per i depositi garantiti.
I depositi che non rientrano nei depositi privilegiati (p. es. la parte del deposito eccedente i CHF 100 000 per cliente) non godono di una protezione particolare e vengono, per quanto possibile, rimborsati nel quadro della procedura fallimentare come dividendi del fallimento.
A differenza dei depositi, i valori in deposito (p. es. azioni e quote di fondi) sono di proprietà dei clienti. Nella procedura fallimentare, sono, per legge, totalmente scorporati dalla massa del fallimento e restituiti separatamente.