Molti problemi si risolvono con un colloquio. Ogni reclamo dovrebbe essere rivolto in un primo momento direttamente alla banca.
Se il colloquio non ha dato i risultati sperati, ha a disposizione le seguenti opzioni:
rivolgersi all’Ombudsman delle banche
rivolgersi alla FINMA. Riassuma i fatti verificatisi fino a questo momento. Esponga il problema con precisione. Se dispone di una presa di posizione della banca, la alleghi. Invii queste informazioni alla FINMA.
Ci accertiamo che la banca abbia rispettato le leggi sui mercati finanziari e, in caso contrario, adottiamo provvedimenti affinché in futuro la banca si comporti correttamente.
Non sussiste un diritto d’informazione circa la valutazione del reclamo da Lei presentato alla FINMA, pertanto non possiamo metterla al corrente delle nostre valutazioni o dei provvedimenti adottati. Il ricorso all’Autorità di vigilanza non costituisce uno strumento giuridico formale e di conseguenza non Le consente di far valere i diritti di parte. A tale proposito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
I reclami possono mettere in luce il comportamento scorretto delle banche. Al fine di garantire l’irreprensibilità delle banche, siamo grati per le segnalazioni ricevute. Se sussistono sospetti di un comportamento sistematicamente scorretto da parte di una banca, noi ci attiviamo.
Si rivolga all’Ombudsman delle banche. L’Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e mediazione neutrale e gratuito. Si occupa di reclami concreti sporti dai clienti nei confronti delle banche con sede in Svizzera. In caso di problemi non risolvibili in tal modo, è possibile adire le vie del diritto civile (tribunali ordinari).
La FINMA non può decidere in merito alle rivendicazioni di singoli clienti sostituendosi ai tribunali civili. La ragione è insita nel mandato che la legge conferisce alla FINMA, secondo cui quest’ultima è tenuta a svolgere i propri compiti a salvaguardia dell’interesse della collettività dei clienti e non di singoli privati.
Se la banca fallisse, sarebbero considerati privilegiati i depositi a Suo nome fino a un importo massimo di CHF 100 000 per ogni singolo cliente. Ciò significa che la banca dovrà corrisponderle immediatamente i depositi fino a concorrenza di tale importo. Qualora la banca non disponesse di liquidità sufficiente, per le succursali svizzere subentrerebbe la Garanzia dei depositi (cfr. la rispettiva scheda informativa). Successivamente alla richiesta della FINMA, la Garanzia dei depositi mette a disposizione entro 20 giorni lavorativi il rispettivo importo da corrispondere.
In tal caso i valori in deposito (azioni, quote di fondi o altri titoli) possono essere completamente scorporati, a differenza dei depositi, e consegnati al cliente. Questa disposizione si applica a tutti i valori in deposito e a tutti i metalli preziosi fisicamente custoditi presso la banca.
Molti problemi si risolvono contattando direttamente l’impresa di assicurazione, per questo Le consigliamo di rivolgersi alla direzione della compagnia.
In tal caso La invitiamo a esporci i fatti per iscritto, in modo chiaro e trasparente, compilando l'apposito modulo di notifica. Alleghi le copie delle polizze. Accluda anche la presa di posizione scritta dell’impresa di assicurazione, se Le è già pervenuta.
Ai sensi della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), la FINMA protegge gli assicurati contro gli abusi delle imprese di assicurazione. Sulle controversie di diritto privato tra impresa di assicurazione e assicurato decidono invece i tribunali.
Non è sempre facile operare una distinzione tra una controversia di diritto privato e un presunto abuso. Per abuso si intendono gli svantaggi subiti da assicurati o aventi diritto che si ripetono o che potrebbero riguardare un’ampia cerchia di persone. Anche una disparità di trattamento rilevante, da parte di un’assicurazione, che non sia giustificabile dal punto di vista giuridico o attuariale è considerato un abuso.
Se sospetta un abuso, la FINMA esegue degli accertamenti. Se l’abuso è reale, adotta dei provvedimenti.
No. A fronte di richieste individuali o reclami presentati non è possibile entrare nel merito degli accertamenti della FINMA. Il ricorso all’Autorità di vigilanza non costituisce uno strumento giuridico formale e di conseguenza non Le consente di far valere diritti di parte. A tale proposito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
La FINMA ha il compito di procedere contro gli abusi in ambito assicurativo, pertanto siamo interessati alle Sue segnalazioni.
Per le controversie di diritto privato, gli assicurati possono rivolgersi ai seguenti organi:
in caso di problemi con la Sua cassa malati o con l’assicurazione malattie complementare può rivolgersi all’Ombudsman dell’assicurazione malattie.
Il Codice di diritto processuale svizzero prevede inoltre un procedimento giudiziario semplificato in caso di controversie con le assicurazioni complementari. Per le procedure di conciliazione e decisionali il tribunale non fattura alcuna spesa. In caso di malafede o temerarietà processuali possono invece essere addossate spese processuali. In tali procedure possono essere messe in conto spese ripetibili.
Gli assicurati che hanno stipulato un contratto assicurativo con un’impresa di assicurazione aderente alla Fondazione "Ombudsman dell’Assicurazione privata e della Suva" possono rivolgersi all’Ombudsman dell’Assicurazione privata.
La FINMA è tenuta per legge a verificare gratuitamente, su richiesta del cliente, la correttezza dei valori di conversione e di riscatto stabiliti dall’assicuratore. Nella fattispecie viene esaminato se i valori siano stati determinati correttamente in base ai metodi approvati dalla FINMA.
Per procedere in tal senso è necessario che il cliente dell’impresa di assicurazione abbia inoltrato a quest’ultima una domanda di conversione o riscatto. In mancanza di tale richiesta di riscatto la FINMA non può effettuare alcun controllo. La procedura di controllo non contempla l’adeguatezza dell’ammontare della partecipazione alle eccedenze o dei costi. Tali questioni di diritto privato sono di esclusiva competenza dei tribunali.
In caso di fallimento di un’impresa di assicurazione, il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire tutti i crediti che scaturiscono dai contratti assicurativi. Le pretese degli assicurati vengono pertanto soddisfatte in via prioritaria rispetto a quelle degli altri creditori. Il patrimonio vincolato che serve a coprire tali pretese deve soddisfare rigorose prescrizioni legislative, per esempio in materia di ripartizione dei rischi, gestione del rischio o categorie d’investimento.
Molti problemi si risolvono contattando direttamente l’impresa di assicurazione, per questo Le consigliamo di rivolgersi alla direzione della compagnia.
Gli organi competenti della vigilanza sulle assicurazioni malattie sono due. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è responsabile dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). La FINMA è competente soltanto per le assicurazioni malattie non obbligatorie, assoggettate alla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA), le cosiddette assicurazioni malattie complementari.
No. Si tratta di contratti di assicurazione diversi, che possono essere sottoscritti indipendentemente l’uno dall’altro.
Lo svantaggio sta nel fatto che, in caso di sinistro, l’assicurato deve chiedersi quale dei due assicuratori paga la fattura. Un vantaggio finanziario può consistere nella libertà di trasferire l’assicurazione di base presso un assicuratore più conveniente.
No. Queste informazioni sono parte integrante del piano di attività dell’assicurazione malattie e in quanto tali costituiscono un segreto commerciale. In ragione del segreto d’ufficio, la FINMA non è autorizzata a fornire informazioni in tal senso. Le società sono libere di decidere in che misura rendere pubblici determinati dati.
Sì, può farlo. Certi assicuratori complementari concedono agevolazioni sull’assicurazione complementare soltanto ai clienti che stipulano presso di loro anche l’assicurazione di base. In caso di soppressione dell’assicurazione di base si potrebbe incorrere anche nell’addebito di commissioni amministrative o premi minimi, in quanto l’onere di gestione della restante assicurazione aumenta in modo proporzionale. Informarsi preventivamente presso l’assicuratore complementare aiuta a fare chiarezza.
Sì, purché tale possibilità sia contemplata dalle Condizioni generali d’assicurazione (CGA), come effettivamente avviene il più delle volte. Prima dell’entrata in vigore, ogni adeguamento dei premi deve essere sottoposto all’esame della FINMA. La FINMA approva o respinge l’adeguamento tariffario in funzione dello stato finanziario (solvibilità) del prodotto malattia complementare.
Dato che spesso la tariffazione delle assicurazioni malattie complementari è scaglionata per fasce di età, il passaggio a una fascia di età superiore potrebbe comportare un aumento del premio. Questo dà diritto a una disdetta.
Lei, in qualità di stipulante, deve essere informato tempestivamente prima dell’entrata in vigore di una nuova tariffa del premio. Qualora non fosse d’accordo, ha il diritto di disdetta. Se Lei non si avvale di tale diritto, la modifica è considerata approvata.
No. La legge vieta espressamente la possibilità di disdire l’assicurazione complementare adducendo tale motivazione.
Praticamente tutti gli assicuratori rinunciano a tale possibilità nelle condizioni di assicurazione, sebbene la legge riconosca il diritto di disdetta a entrambe le parti contraenti. Resta vincolante quanto previsto in tal senso nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA). Lo stipulante ha comunque il diritto di disdetta in caso di sinistro, più precisamente al più tardi al pagamento dell’indennizzo.
In linea di principio no, in quanto in materia di assicurazioni private le modifiche contrattuali necessitano espressamente del consenso di entrambe le parti contraenti. L’assicuratore può tuttavia stabilire nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) che i dettagli relativi ai singoli elementi della copertura assicurativa (terapeuti e metodi riconosciuti, ecc.) siano definiti in un elenco separato, che può essere modificato unilateralmente dall’assicuratore, in particolare per adeguarlo alle nuove scoperte in campo medico o per aggiornare i nominativi dei terapeuti disponibili. Da ciò non consegue alcun diritto di disdetta da parte dell’assicurato.
Le CGA possono inoltre prevedere la facoltà dell’assicuratore stesso di adeguare le CGA contestualmente all’evoluzione della sanità, in particolare se cambia il catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base previsto dalla legge. Come per gli adeguamenti dei premi, in questo caso l’assicurato vanta un diritto di disdetta.
La FINMA vigila affinché l’entità dei premi sia sempre giustificata dall’entità della copertura assicurativa. Gli adeguamenti non devono essere presi a pretesto per intervenire sulla tariffazione.
Gli intermediari assicurativi sono autorizzati a offrire assicurazioni. Si tratta di soggetti che offrono o stipulano contratti di assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altri soggetti.
Gli intermediari assicurativi non sono oggetto di una vigilanza permanente. La FINMA effettua prove a campione per verificare il rispetto dei requisiti legali e interviene quando sussiste un fondato sospetto di violazione delle leggi sui mercati finanziari.
La FINMA gestisce un registro centrale, al quale devono iscriversi gli intermediari che non sono vincolati a uno specifico assicuratore (mediatori e broker). Tale obbligo di registrazione riguarda sia le persone giuridiche che le persone fisiche. Per tutti gli altri intermediari assicurativi (per es. assistenti alla clientela incaricati da compagnie di assicurazione) l’iscrizione al registro è facoltativa. Per poter essere ammessi al registro, tutti gli intermediari assicurativi devono soddisfare requisiti di carattere personale, professionale e finanziario.
La FINMA non può intervenire nelle controversie di diritto privato con un intermediario assicurativo. Ci informi se intende segnalarci un comportamento illecito da parte di intermediari assicurativi. Accettiamo sempre volentieri questo tipo di segnalazioni. Tuttavia, se la FINMA procede contro un intermediario sulla scorta di tali segnalazioni, non può fornire al relativo autore informazioni sullo stato e sull’esito del procedimento. Il ricorso all’Autorità di vigilanza non costituisce uno strumento giuridico formale e di conseguenza non Le consente di far valere i diritti di parte. A tale proposito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
Sì. In caso di reclamo nei confronti di un investimento collettivo di capitale svizzero e/o dei loro rappresentanti, la FINMA verifica l’eventuale violazione delle leggi applicabili o delle norme deontologiche. Se si tratta di un investimento collettivo di capitale estero, la FINMA non è l’autorità di vigilanza primaria e pertanto può verificare solo in parte se l’investimento collettivo di capitale estero abbia violato o meno il diritto estero.
Se sussiste il sospetto di violazione delle norme del diritto in materia di vigilanza, la FINMA avvia degli accerta-menti. Se il sospetto è confermato, adottiamo i necessari provvedimenti. In caso di investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti in Svizzera, la FINMA non è l’autorità di vigilanza primaria e pertanto può adottare provvedimenti solo entro certi limiti.
No. Non siamo autorizzati a fornire informazioni sulla nostra valutazione del Suo reclamo e in merito agli eventuali provvedimenti adottati dalla FINMA. Il ricorso all’Autorità di vigilanza non costituisce uno strumento giuridico formale e di conseguenza non Le consente di far valere i diritti di parte. A tale proposito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
La FINMA non può intervenire nelle vertenze individuali e prevalentemente di diritto privato tra gli investitori e un investimento collettivo di capitale (fondo) e/o i relativi fornitori. La competenza in materia è dei tribunali civili. Qualora l’investimento collettivo di capitale sia stato distribuito da un fornitore di servizi finanziari, può contattare il corrispondente organo di mediazione.
Dall’entrata in vigore della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) all’inizio del 2020, i gestori patrimoniali e i trustee necessitano di un’autorizzazione rilasciata dalla FINMA. Infine, un organismo di vigilanza (OV) è competente per la vigilanza sui gestori patrimoniali e i trustee.
Per gestore patrimoniale s’intende chiunque gestisce i valori patrimoniali per conto di un cliente, sulla base di un mandato. Per trustee s’intende chiunque, in base all’atto che istituisce un trust, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone.
Nell’ottica di contrastare il riciclaggio di denaro, fino alla fine del 2019 i gestori patrimoniali e i trustee dovevano essere affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto (OAD) ed essere assoggettati alla sua vigilanza oppure ottenere l’autorizzazione della FINMA quale intermediario finanziario direttamente sottoposto (IFDS) ed essere assoggettati alla sua vigilanza. In una fase transitoria i gestori patrimoniali e i trustee possono continuare a esercitare la loro attività, ma devono presentare una domanda di autorizzazione alla FINMA entro la fine del 2022 al più tardi.
Chiunque gestisce valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza necessita in linea di principio di un’autorizzazione della FINMA quale gestore di patrimoni collettivi. Tali istituti finanziari sono assoggettati alla vigilanza della FINMA.
La FINMA accerta, con il coinvolgimento dell’OV, se il gestore patrimoniale o il trustee ha rispettato le disposizioni legali. In caso di mancata osservanza delle norme, l’OV competente per la vigilanza adotta vari provvedimenti volti al ripristino della situazione conforme. A seconda della gravità del caso, la FINMA può anche ritirare l’autorizzazione. Se ha problemi con il Suo gestore patrimoniale o trustee, può rivolgersi direttamente anche all’OV competente.
No. Nel quadro di richieste private o dei reclami presentati non è possibile ottenere informazioni in merito agli accertamenti svolti dall’OV o dalla FINMA. Il reclamo all’Autorità di vigilanza non costituisce uno strumento giuridico formale e di conseguenza non Le consente di far valere i diritti di parte. A tale proposito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
I reclami forniscono all’OV e alla FINMA importanti indizi di possibili comportamenti scorretti da parte di gestori patrimoniali e trustee. Tali segnalazioni consentono all’OV, o alla FINMA con il coinvolgimento dell’OV, di accertare se il gestore patrimoniale o il trustee ha rispettato le prescrizioni legali e, all’occorrenza, di adottare provvedimenti volti a garantire un comportamento corretto in futuro.
Non possiamo aiutarla nel far valere pretese afferenti al diritto privato. Ha tuttavia la possibilità di rivolgersi all’organo di mediazione a cui il Suo gestore patrimoniale è affiliato. Qualora la mediazione non vada a buon fine o sia priva di prospettive, l’unica via possibile per far valere le pretese afferenti al diritto privato è rivolgersi al tribunale civile competente.
Ci informi. La FINMA analizza fluttuazioni atipiche di valori negoziati in borsa nell’ambito della vigilanza corrente sui mercati. Perdite o guadagni ingenti, un’elevata volatilità di mercato di singoli valori o volumi di scambi elevati danno sempre adito a controlli. Sulla base di un primo accertamento si decide in merito alla procedura da seguire, per esempio se la FINMA debba approfondire i propri accertamenti secondo il diritto in materia di vigilanza ed eventualmente avviare un procedimento.
La FINMA opera anche a stretto contatto con la borsa, che a sua volta sorveglia le attività di negoziazione nell’ambito dell’autodisciplina, approfondisce le situazioni atipiche e ci informa se i casi sono rilevanti ai sensi del diritto in materia di vigilanza.
Se la perdita finanziaria da Lei subita è dovuta a fluttuazioni incomprensibili dei prezzi dei titoli, non possiamo aiutarla. La competenza è dei tribunali ordinari.
Chi esercita un’attività finanziaria necessita nella maggior parte dei casi di un’autorizzazione. Faccia attenzione ai truffatori. Il denaro attira molti soggetti ambigui.
Ci informi se nutre dubbi su un operatore finanziario. Coloro che operano in ambito finanziario senza un’autorizzazione della FINMA non sono sottoposti a controlli sistematici. Le segnalazioni degli investitori sono dunque per noi un importante canale d’informazione. Ci aiutano a proteggere clienti come Lei.
Ogni anno la FINMA esegue decine di accertamenti se ha il sospetto di accettazione illecita di depositi.
A determinate condizioni, la FINMA inserisce in una lista di allerta gli offerenti che non dispongono di un’autorizzazione e per i quali sospetta che operino sul mercato finanziario svizzero senza autorizzazione. Nella maggior parte dei casi, tali offerenti non sono fisicamente presenti in Svizzera, limitandosi a indicare di avervi un ufficio. La FINMA procede in modo diretto contro gli offerenti fisicamente presenti in Svizzera, per esempio nominando incaricati dell’inchiesta.
Gli offerenti riportati nella lista di allerta della FINMA figurano di solito anche nella Lista internazionale di allerta per investitori della IOSCO (International Organization of Securities Commissions), che mette in guardia contro offerenti che operano in modo illegale su scala mondiale. Tuttavia questi elenchi non potranno mai essere esaustivi. Per questo si invita comunque alla cautela nel considerare proposte di carattere finanziario e a orientarsi sempre con estrema precisione nei riguardi dei partner commerciali.
Stia in guardia soprattutto se Le vengono promessi rendimenti insolitamente elevati.
Anche Lei ha una responsabilità personale. La cautela è il miglior modo per tutelarsi da fornitori di servizi finanziari che operano in modo illegale. Nel nostro sito web pubblichiamo un elenco degli schemi di frode comuni. Inoltre mettiamo a disposizione anche un sintetico sul tema dellap rotezione dei clienti":
La FINMA non può sorvegliare gli operatori finanziari non autorizzati in maniera sistematica, capillare e regolare. Per questo l’adozione di misure d’intervento da parte della FINMA è spesso successiva al verificarsi di un danno a carico degli investitori.
Le consigliamo queste dieci misure precauzionali, che potrà adottare prima di instaurare una relazione d’affari con un operatore finanziario.
La FINMA gestisce i seguenti elenchi:
Istituti, persone e prodotti autorizzati (soggetti autorizzati)
Lista di allerta (elenco dei presunti offerenti che operano in modo non autorizzato)
Altri uffici federali impegnati nella lotta contro le truffe in materia di investimenti:
Ufficio federale di polizia (fedpol)
Segnalazioni della Prevenzione Svizzera della Criminalità
Segreteria di Stato dell’economia SECO, consigli ai consumatori
Ha diverse possibilità di mettersi in contatto con noi.
Può contattarci telefonicamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00. In tal modo potrà sapere se una determinata impresa dispone o meno dell’autorizzazione della FINMA. Al telefono Le spieghiamo volentieri anche come contattarci per iscritto.
Intende esercitare personalmente un’attività finanziaria? Vuole sapere se l’attività che sta progettando necessita di un’autorizzazione della FINMA? Anche in questo caso Le spieghiamo la procedura corretta per contattarci per iscritto.
Informazioni di carattere legale non possono essere fornite né per telefono né per iscritto.
Può rivolgersi a noi per iscritto tramite e-mail, posta, fax o mediante l’apposito modulo di notifica oppure di contatto.
questions@finma.ch – potete scrivere a questo indirizzo per domande concernenti i seguenti temi: banche, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari, investimenti collettivi di capitale, imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, gestori patrimoniali e istituti che operano in maniera illecita.
Per domande o richieste scritte:
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Laupenstrasse 27
CH – 3003 Berna
Linea diretta della FINMA – Hotline per privati
Telefono: +41 31 327 98 88
Lunedì – venerdì: ore 8.00 – 12.00
Contatto tramite e-mail o fax
E-mail: info@finma.ch
Fax: +41 31 327 91 01
Dal 21 gennaio 2021, i consulenti alla clientela che operano per fornitori svizzeri di servizi finanziari non assoggettati alla vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera devono essere iscritti in un apposito registro. I fornitori di servizi finanziari possono essere anche persone fisiche che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera. Anche i consulenti alla clientela dei fornitori esteri di servizi finanziari devono essere iscritti in un registro svizzero dei consulenti, purché il fornitore di servizi finanziari non sia assoggettato alla vigilanza completa nel suo Paese d’origine o le prestazioni in Svizzera vengano fornite anche nei confronti di clienti privati.
Il servizio di registrazione tiene il registro dei consulenti. A tale scopo necessita dell’abilitazione della FINMA. La FINMA può abilitare anche più servizi di registrazione. Il servizio di registrazione delibera in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti. I consulenti alla clientela registrati devono comunicare senza indugio al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si basa la registrazione. Il servizio di registrazione esamina se un consulente alla clientela soddisfa le condizioni di registrazione, poiché tale compito non rientra nell’ambito di competenza della FINMA.
Per verificare se il vostro consulente alla clientela si è già registrato, potete consultare i tre registri dei consulenti abilitati, disponibili ai seguenti link:
Le risposte alle domande frequenti sull’obbligo di registrazione sono disponibili nella sezione appositamente dedicata nei siti internet dei servizi di registrazione. Ulteriori informazioni sul servizio di registrazione sono disponibili in questa pagina.
I consulenti alla clientela che operano per fornitori svizzeri di servizi finanziari non assoggettati alla vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera, come per esempio banche e gestori patrimoniali, non sottostanno all’obbligo di registrazione. I consulenti alla clientela dei fornitori esteri di servizi finanziari sono parimenti esonerati dall’obbligo di iscrizione in un registro svizzero dei consulenti, purché il fornitore sia assoggettato alla vigilanza completa nel suo Paese d’origine e fornisca i suoi servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali (ossia non nei confronti di clienti privati).
Ai sensi della LSerFi, per consulenti alla clientela s’intendono le persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o in quanto fornitori di servizi finanziari.
I consulenti alla clientela devono attenersi a norme di comportamento di ordine generale. Essi sottostanno all’obbligo di informazione nei confronti della clientela (artt. 8 e 9 LSerFi). Fra le altre cose, devono indicare il proprio nome e indirizzo come pure il proprio campo d’attività e status di vigilanza. Oltre a ciò, devono informare la clientela sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto a cui essi o il fornitore per conto del quale operano sono affiliati. Inoltre, i consulenti alla clientela devono informarsi sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del cliente, nonché sulle sue conoscenze ed esperienza. Prima di raccomandare uno strumento finanziario, verificano se questo è appropriato per il cliente. In merito ai servizi finanziari convenuti con i clienti, e le informazioni raccolte su questi ultimi, tengono una documentazione adeguata. Infine, i fornitori di servizi finanziari e i relativi consulenti alla clientela evitano conflitti di interessi o, qualora tale conflitto non possa essere escluso, glielo comunicano (cfr. Legge sui servizi finanziari, LSerFi).
I clienti dei fornitori di servizi finanziari secondo la LSerFi hanno la possibilità di avvalersi di una procedura di mediazione. A tale scopo, i fornitori devono affiliarsi a un organo di mediazione riconosciuto dal Dipartimento federale delle finanze DFF. Nel registro dei consulenti è indicato l’organo di mediazione competente per i fornitori di servizi finanziari e i relativi consulenti alla clientela.
Fintech è l’abbreviazione di financial technology (tecnologia finanziaria). I termini fintech e offerte fintech designano tutti i servizi finanziari erogati con l’impiego di tecnologie innovative, per esempio i servizi finanziari disponibili esclusivamente sullo smartphone, la consulenza d’investimento automatizzata, la tecnologia blockchain e, in generale, gli sforzi compiuti per digitalizzare il settore dei servizi finanziari. Spesso le offerte fintech sono lanciate da aziende di recente costituzione che intendono così fare concorrenza ai fornitori (provider) affermati di servizi finanziari, ma talvolta vengono proposte anche da questi ultimi.
Spesso le aziende fintech propongono alla clientela servizi già erogati da fornitori affermati di servizi finanziari, ma cercano di renderli più economici e/o più facilmente accessibili con il ricorso a innovazioni tecniche. Talvolta si tratta però di servizi del tutto nuovi.
Alcuni esempi:
Spesso le aziende fintech propongono alla clientela servizi già erogati da fornitori affermati di servizi finanziari. Il diritto svizzero dei mercati finanziari non prevede singole tecnologie, bensì modelli operativi e contempla i relativi rischi per investitori e clienti. Pertanto, spesso le aziende fintech necessitano di un’autorizzazione della FINMA. Tuttavia, l’assoggettamento o meno di un’attività all’obbligo di autorizzazione dipende sempre dal modo in cui è strutturata concretamente la prestazione di servizio. Le informazioni sugli eventuali obblighi di autorizzazione dei vari modelli operativi sono disponibili in questa pagina. Per sapere se un’azienda ha ottenuto l’autorizzazione della FINMA, cliccare qui.
Spesso i fornitori di servizi fintech sono aziende appositamente costituite di recente che intendono creare un business e necessitano dei fondi messi a disposizione dagli investitori per farlo. Pertanto, in genere non è possibile prevedere se l’attività avrà successo o meno. Per i fornitori di servizi e prodotti fintech vale dunque lo stesso principio che si applica a tutte le start-up o agli altri modelli operativi innovativi: non è sicuro che riusciranno a imporsi sul mercato. In quest’ottica, prima di effettuare un investimento dovreste sempre porvi alcune domande, per esempio: In che cosa sto investendo? Sono in grado di sostenere una perdita totale? È un fornitore serio? Maggiori informazioni e consigli sulla tutela degli investitori sono disponibili in questa pagina (si veda anche la domanda 12.9 su come riconoscere le offerte poco serie di servizi fintech).
Le criptovalute sono mezzi di pagamento emessi da privati che esistono in formato esclusivamente digitale sulla blockchain e possono essere trasferiti solo con l’ausilio di questa tecnologia. Le più note sono bitcoin ed ether, ma vengono proposti investimenti anche in tutta un’altra serie di token basati sulla tecnologia blockchain con diversi scopi.
Quello delle criptovalute e dei token basati su questa tecnologia è un fenomeno relativamente recente sul mercato finanziario, che riscuote però sempre maggiori consensi. Tuttavia, nessuno è in grado di prevedere se riusciranno ad affermarsi a lungo termine.
Questi strumenti registrano inoltre forti oscillazioni di prezzo giornaliere che talvolta superano il 20%, una percentuale considerevole rispetto a quelli tradizionali disponibili sul mercato finanziario che comporta il rischio di forti perdite per gli investitori meno esperti.
Il notevole interesse degli investitori per determinati progetti di questa classe d’investimento ha causato a più riprese bruschi aumenti dei prezzi che spesso non sono duraturi e dietro ai quali a volte possono addirittura celarsi intenti fraudolenti (il cosiddetto pump and dump). Proprio a fronte di tali rapide impennate occorre essere consapevoli che si può andare incontro anche a una perdita totale.
Crowdfunding è il termine generale che designa un sistema di finanziamento alternativo (sotto forma sia di capitale proprio che di terzi) di progetti o imprese. L’idea di fondo consiste nel finanziamento (funding) di un progetto o di un’impresa da parte di un elevato numero (crowd) di persone in veste di finanziatori. In tal modo i singoli investitori versano solo una piccola parte dell’importo complessivo. Di solito il crowdfunding si suddivide in varie categorie, ossia crowddonating (donazione), crowdsupporting (supporto), crowdlending (prestito) e crowdinvesting (capitale proprio). Maggiori informazioni sono disponibili in questa pagina.
Prima di investire nel crowdfunding bisognerebbe informarsi prima sulla serietà del progetto o dell’impresa finanziati e sulla piattaforma utilizzata per il finanziamento (si vedano anche l’esempio della domanda 12.10 e le informazioni di carattere generale sulla tutela contro le truffe). Andrebbero poi verificati attentamente i diritti conferiti dall’investimento (si tratta, per esempio, di una donazione o dell’acquisto di una partecipazione?). Infine, ci si dovrebbe chiedere in quali tempi e a quale prezzo si potranno rivendere gli eventuali diritti acquisiti con l’investimento.
Informazioni precise sul crowdinvesting immobiliare fornite dai notai sono disponibili in questa pagina.
In un’initial coin offering (abbreviato in genere in "ICO") gli investitori trasferiscono i fondi (generalmente sotto forma di criptovalute) all’organizzatore dell’ICO e ricevono in cambio coin e/o token basati sulla tecnologia blockchain creati ed emessi su una nuova blockchain appositamente sviluppata o già disponibile. In genere, con i fondi ottenuti l’organizzatore dell’ICO intende avviare un’attività che alla data di emissione dell’ICO non esiste ancora. Di norma il token incorpora un diritto nei confronti dell’organizzatore dell’ICO o deve poter essere utilizzato in futuro come mezzo di pagamento. Tale diritto può essere di varia natura (per esempio diritto a una quota dei proventi futuri o alla fruizione di un servizio prospettato). In genere il modello operativo dell’organizzatore dell’ICO e i diritti conferiti dai token vengono descritti in un cosiddetto whitepaper.
Chi intende acquistare token nell’ambito di un’ICO dovrebbe informarsi innanzitutto sulla serietà del fornitore (si veda anche l’esempio della domanda 12.10 e le informazioni di carattere generale sulla tutela contro le truffe). Gli investitori devono essere consapevoli che di solito si tratta di imprese e di modelli operativi che si trovano ancora a uno stadio di sviluppo iniziale e sono quindi esposti a un rischio particolarmente elevato. Infine, dovrebbero chiedersi quali sono i diritti conferiti dal token e qual è il loro rapporto con l’investimento effettuato.
In genere le piattaforme digitali per la negoziazione di prodotti finanziari offrono al cliente la possibilità di investire in qualsiasi tipo di prodotto o gestiscono apposite sedi di negoziazione. Di solito gli viene richiesto di effettuare un versamento su un conto del gestore della piattaforma per poterla utilizzare. A seconda dell’offerta, gli si promette che gli importi versati saranno investiti in prodotti finanziari (p. es. cripotvalute) e che saranno poi gestiti ed eventualmente impiegati per ulteriori negoziazioni. L’offerta può quindi comprendere operazioni di cambio, commercio di divise, commercio di valori mobiliari, gestione patrimoniale e la classica tenuta del conto.
Chi utilizza una piattaforma digitale per la negoziazione di prodotti finanziari dovrebbe innanzitutto informarsi sulla serietà del fornitore (si veda anche l’esempio della domanda 12.10 e le informazioni di carattere generale sulla tutela contro le truffe). Si dovrebbe poi chiedere se il prodotto finanziario su cui intende puntare è adatto al proprio profilo e se è opportuno effettuare tale investimento. Qualora non disponga di tutti gli elementi necessari per decidere con cognizione di causa, dovrebbe consultare un esperto (p. es. una banca, un consulente d’investimento o un gestore patrimoniale) o rinunciare ad investire.
Va però segnalato che anche i fornitori seri non forniscono mai alcuna garanzia di guadagno. Sul nostro sito sono disponibili informazioni di carattere generale sulla tutela contro le truffe nonché consigli pratici per proteggersi dai fornitori disonesti.
Una persona è alla ricerca di un’opportunità d’investimento, per esempio nella criptovaluta bitcoin, e desidera comprare anche azioni estere. Dopo aver ricevuto un messaggio spam o la pubblicità di un fornitore, decide di registrarsi sul suo sito. Viene poi contattato telefonicamente o via e-mail e convinto a investire una somma più contenuta. Prima di procedere non si preoccupa di fare accertamenti sul fornitore.
In seguito, sulla piattaforma digitale, quest’ultimo gli mostra i proventi conseguiti sul suo conto. In realtà l’investimento non è mai stato effettuato e i proventi sono fittizi. Accecato dai presunti guadagni visualizzati sul conto, il cliente si lascia convincere a investire altre somme, questa volta più cospicue. Spesso anche l’identità di imprese realmente esistenti viene contraffatta (p. es. la trappola dei siti clonati).
Qualche tempo dopo l’investitore cerca di ottenere una parte del suo avere dal fornitore, che però continua a tenerlo a bada chiedendogli, per esempio, di effettuare un altro versamento per il saldo di imposte o tasse. Dopo svariati tira e molla o non appena il cliente si rifiuta di effettuare altri versamenti, il fornitore interrompe i rapporti. A questo punto l’investitore inizia a insospettirsi e, facendo qualche ricerca su internet, si rende conto che probabilmente si tratta di un fornitore poco serio. Decide allora di avvertire la polizia, il Ministero Pubblico o la FINMA, ma molti si vergognano e preferiscono evitare di parlare di un investimento sbagliato.
Poiché spesso i truffatori spendono immediatamente il denaro o lo smistano su diversi conti esteri, in genere le autorità non riescono più a rintracciarlo. Vale quindi la pena segnalare al più presto l’accaduto alle istanze competenti.
I recapiti dell’investitore a cui un fornitore poco serio ha arrecato un danno vengono spesso trasmessi a terzi. L’investitore viene contattato da altri sedicenti fornitori che gli promettono di aiutarlo a recuperare il suo denaro o a rifarsi delle perdite subite concludendo nuovi affari in cambio di altri versamenti. L’investitore è sempre più preso nella rete.
Maggiori informazioni anche su altri modelli operativi sono disponibili in questa pagina.