Trustee

I soggetti che operano a titolo professionale come trustee devono ottenere l’autorizzazione della FINMA e, a tale scopo, devono adempiere vari requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale.
Per legge, per trustee s’intende chiunque, in base all’atto che istituisce un trust, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone. I trustee sono subordinati all’autorizzazione della FINMA. L’attività quale trustee non rientra nel campo di applicazione della Legge sui servizi finanziari.

Condizioni di autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, i trustee devono soddisfare varie condizioni per l’autorizzazione, in particolare devono:

  • avere la forma giuridica di un’impresa individuale, una società commerciale o una società cooperativa e farsi iscrivere nel Registro di commercio;
  • disporre di un’organizzazione adeguata all’esercizio dell’attività nonché di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace;
  • disporre di adeguato capitale proprio o di adeguate garanzie;
  • descrivere obiettivamente e geograficamente con precisione il proprio ambito di attività nei documenti pertinenti;
  • fornire la prova, sotto forma di conferma dell’affiliazione a un organismo di vigilanza (OV), di essere sottoposti alla sorveglianza di un organismo di vigilanza.

Quando deve essere richiesta l’autorizzazione

Prima di avviare la loro attività a titolo professionale, i trustee necessitano dell’autorizzazione della FINMA.

I trustees che esercitavano un'attività a titolo professionale al 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), devono richiedere un'autorizzazione alla FINMA entro tre anni e dimostrare di essere membri di un OV.

I trustee che hanno avviato la loro attività a titolo professionale nel corso del 2020 devono essersi affiliati a un OV entro il 6 luglio 2021 al più tardi e presentare una domanda di autorizzazione alla FINMA.

L’attività di trustee è considerata a titolo professionale se è soddisfatto uno dei seguenti criteri.

Carattere professionale

L’obbligo di autorizzazione sussiste solo per i trustee che svolgono l’attività a titolo professionale. Per legge, i trustee svolgono la loro attività a titolo professionale se:

  • durante un anno civile realizzano un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi, o
  • durante un anno civile avviano con oltre 20 controparti o mantengono con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; o
  • qualora non siano diventati i proprietari dei valori patrimoniali detenuti nel trust, hanno la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi.

I valori patrimoniali in relazione con deroghe all’obbligo di autorizzazione non devono essere considerati.

Compiti

I trustee gestiscono il patrimonio distinto, provvedono a salvaguardarne il valore e lo utilizzano conformemente alla sua destinazione. Possono inoltre fornire altri servizi, come la consulenza in investimenti, analisi di portafoglio o l’offerta di strumenti finanziari. Se i trustee offrono servizi finanziari secondo la LSerFi, sono anch’essi soggetti al rispetto di tali requisiti.

Se i trustee svolgono anche l’attività di gestione patrimoniale, per lo svolgimento di tale attività necessitano di un’autorizzazione suppletiva della FINMA.

Cessazione dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione

Se i trustee autorizzati intendono cessare la loro attività, necessitano previamente dell’autorizzazione della FINMA. La procedura prevede che l’organismo di vigilanza rediga una presa di posizione in merito.

Presentazione delle richieste

La procedura di autorizzazione per i trustee avviene esclusivamente tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA. Informazioni dettagliate al riguardo sono disponibili in questa pagina.

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