Revoca dell’autorizzazione, liquidazione, fallimento

La FINMA revoca l’autorizzazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell’attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza. Per determinati titolari di un’autorizzazione, ciò comporta, per legge, la liquidazione. Nel caso di partecipanti al mercato finanziario che operano in maniera illecita, la FINMA applica tali disposizioni per analogia.

Se la FINMA revoca l’autorizzazione già concessa, l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione non può più essere esercitata. Un tale provvedimento non deve per forza essere preventivamente comminato in via formale. In ogni caso, la FINMA è vincolata al principio di proporzionalità.

Se revoca l’autorizzazione ai sensi dell’art. 33 segg. LBCR a causa di un’insolvenza oppure se nel quadro di una liquidazione ordinaria constata un’eccedenza di debiti, la FINMA avvia una procedura di fallimento  nei confronti dell’istituto e nomina un liquidatore.

Partecipanti al mercato finanziario che operano in maniera illecita

Le prescrizioni legali concernenti la revoca dell’autorizzazione trovano applicazione (per analogia) ai partecipanti al mercato finanziario che operano in maniera illecita (art. 37 cpv. 3 LFINMA). Il mancato adempimento anche a posteriori delle condizioni per l’autorizzazione da parte dell’impresa in questione comporta la liquidazione della società. A seconda della situazione finanziaria di quest’ultima, la liquidazione avviene in conformità alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni o mediante la liquidazione in via fallimentare. Se la società presenta un’eccedenza di debiti o se sussiste un altro presupposto per il fallimento (a norma del diritto civile), a partire dal 1° gennaio 2023 la competenza per la dichiarazione del fallimento e la liquidazione è dei tribunali civili (art. 173b cpv. 2 LEF). La liquidazione a norma del diritto in materia di vigilanza nei confronti di un partecipante al mercato finanziario che opera in maniera illecita, quale misura per il ripristino della situazione conforme, permane di competenza della FINMA.

Se più società sono coinvolte nell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione, dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza esse possono, a seconda delle interdipendenze a livello di personale, economiche o organizzative, essere considerate e valutate uniformemente come un gruppo. In questo caso, a tutte le società si applicano le prescrizioni sulla revoca dell’autorizzazione.

Informazioni per i creditori

A titolo informativo per i creditori, la FINMA pubblica regolarmente delle comunicazioni  concernenti le liquidazioni che sono state avviate e sottoposte alla sua vigilanza. Le informazioni riguardanti le procedure di fallimento avviate a norma del diritto civile o del diritto sulle esecuzioni nei confronti di partecipanti al mercato finanziario che operano in maniera illecita si orientano alle pertinenti disposizioni di legge, segnatamente al diritto in materia di esecuzione e fallimento.

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