Ordine di astenersi dall’esercizio di un’attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione e divieto di esercizio dell'attività

Se la FINMA constata che i partecipanti al mercato finanziario operano senza disporre della necessaria autorizzazione, può espressamente vietare alle persone responsabili, mediante decisione, l’esercizio della loro attività. La FINMA è inoltre autorizzata a ordinare un divieto di esercizio dell'attività nei confronti di persone che operano con strumenti finanziari per conto di un assoggettato e violano gravemente le norme applicabili. Il divieto di esercizio dell'attività può essere ordinato anche nei confronti di un consulente alla clientela di un assoggettato, se viola gravemente le norme applicabili.

Mediante decisione la FINMA può vietare alle persone fisiche responsabili di un’attività illecita di un intermediario finanziario di esercitare, per conto proprio o di terzi, un’attività assoggettata sotto qualsivoglia denominazione o di pubblicizzarla in qualsivoglia forma. Tale divieto di esercizio dell’attività riguarda di norma gli organi, i proprietari e i collaboratori che rivestono una posizione dirigenziale in seno alla società, ma anche persone esterne alla società che hanno contribuito in modo significativo all’esercizio delle attività illecite. La FINMA coniuga regolarmente l'ordine di astenersi dall'esercizio di un'attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione con una comminatoria della pena ai sensi dell’art. 48 LFINMA e una pubblicazione ai sensi dell’art. 34 LFINMA.

Effetti del divieto di esercizio dell’attività

Il divieto è una messa in guardia o un ammonimento ad astenersi, in futuro, dallo svolgimento di attività soggette all’obbligo di autorizzazione. Agli interessati – e, in seguito alla pubblicazione, al pubblico – viene fatto presente ciò che già vale per legge. In questo modo, la FINMA intende innanzitutto mettere in guardia gli investitori da tali persone.

Divieto di esercizio dell’attività

In conformità all’art. 33a LFINMA, la FINMA può vietare temporaneamente o durevolmente l’esercizio dell’attività di negoziazione di strumenti finanziari alle persone che violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le loro disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne . Alle stesse condizioni, la FINMA può vietare temporaneamente o durevolmente l'esercizio dell'attività di consulente alla clientela presso un assoggettato. Tale divieto può essere imposto non solo nei confronti dei garanti dell’irreprensibilità e dei collaboratori che rivestono una posizione dirigenziale , ma anche nei confronti di tutti i collaboratori che svolgono un'attività corrispondente presso un assoggettato.

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