Provvedimenti cautelari

In caso di rischio per investitori, assicurati, creditori o per il mercato finanziario, la FINMA adotta adeguati provvedimenti cautelari. Un tipico caso è la nomina di un incaricato dell’inchiesta. Nel diritto in materia di insolvenza bancaria e nell’obbligo di comunicazione per le partecipazioni qualificate, la FINMA dispone di ulteriori misure (di protezione).

L’obiettivo dei provvedimenti cautelari è tutelare provvisoriamente interessi minacciati o conservare uno stato di fatto. Ciò avviene all’occorrenza a titolo superprovvisionale, vale a dire senza avere preventivamente accordato agli interessati il diritto di essere sentiti. A seconda degli indizi e del quadro probatorio, per contenere i rischi di creditori e investitori la FINMA può disporre il blocco dei conti, infliggere temporaneamente limitazioni dell’attività e divieti di esercizio dell’attività oppure ordinare provvedimenti che limitano la natura e l’entità di quest’ultima.

Incaricati dell’inchiesta

Gli incaricati dell’inchiesta accertano la fattispecie rilevante in materia di vigilanza e attuano i provvedimenti disposti dalla FINMA. Nella sua decisione, la FINMA stabilisce inoltre se e in che misura l’incaricato dell’inchiesta può agire al posto degli organi dell’impresa interessata. In questi casi, agli attuali responsabili viene provvisoriamente ritirata la facoltà di agire.

Provvedimenti ai sensi del diritto in materia di insolvenza

Se sussiste il timore fondato che una banca, una società di intermediazione mobiliare, una direzione del fondo o un’impresa di assicurazione presenti seri problemi di solvibilità o di liquidità, o se le prescrizioni relative ai fondi propri non sono adempiute alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest’ultima può ordinare provvedimenti (di protezione) cautelari, grazie ai quali un istituto a rischio può continuare a svolgere la sua attività soggetta all’obbligo di autorizzazione o a fornire determinati servizi.

Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto

Per l’applicazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 120 LInFi, la FINMA è autorizzata a sospendere in via preventiva il diritto di voto per il presunto trasgressore dell’obbligo di comunicazione e a vietargli in via temporanea di consolidare la sua partecipazione nella società. Se l’obbligo di comunicazione viene adempiuto (a posteriori) o la questione della violazione dell’obbligo di dichiarazione è chiarita, la FINMA può revocare il provvedimento ordinato.

Caratteristiche dei provvedimenti cautelari

  • Se i provvedimenti cautelari servono alla conservazione delle prove e/o del patrimonio oppure devono prevenire un pericolo imminente, vengono ordinati a titolo superprovvisionale, vale a dire senza che agli interessati venga accordato il diritto di essere sentiti.

  • La FINMA può ordinare provvedimenti cautelari nel corso del suo procedimento, ma anche dopo aver emanato la decisione finale fino alla crescita in giudicato.

  • Conformemente alla loro natura, i provvedimenti cautelari vengono di norma considerati immediatamente esecutivi, dal momento che la FINMA priva gli eventuali ricorsi dell’effetto sospensivo.

  • I requisiti concernenti il grado di prova sono meno elevati nell’ambito dei provvedimenti cautelari. Per giustificarne l’emanazione, di norma bastano indizi credibili e sufficienti da cui si evince che gli interessi che la FINMA deve tutelare sono minacciati.

  • I provvedimenti cautelari non possono essere ordinati in modo duraturo. Sono giustificati unicamente se sono necessari a evitare un pericolo imminente o per l'acquisizione di mezzi di prova. La FINMA deve pertanto decidere nel merito entro un termine ragionevole e sospendere o revocare i provvedimenti cautelari oppure sostituirli con provvedimenti definitivi.

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