Assicurazione individuale sulla vita

Le tariffe delle assicurazioni individuali sulla vita non sono sottoposte all’approvazione della FINMA. Per contro vigono particolari requisiti per quanto riguarda, tra l’altro, gli interessi e i valori di liquidazione.  
A differenza della previdenza professionale, nell’assicurazione individuale sulla vita il legislatore non ha previsto l’obbligo di approvazione delle tariffe applicate dagli assicuratori. Tuttavia, i prodotti devono soddisfare alcuni requisiti particolari.

Massimo tasso d’interesse tecnico  

Ai sensi dell’art. 121 OS, di norma il tasso d’interesse tecnico impiegato per la tariffazione nell’assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale non può superare la media mobile quadriennale adeguata del tasso d’interesse di riferimento. In casi motivati, la FINMA può modificare tale limite. La FINMA pubblica il tasso d’interesse attuale.

Maximaler technischer Zinssatz in der Lebensversicherung

Ultima modifica: 01.03.2024 Dimensioni: 0.1  MB
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Valori di liquidazione

Ai sensi dell’art. 127 OS, i valori di liquidazione dei prodotti del ramo vita individuale devono essere presentati, per approvazione, alla FINMA, la quale verifica l’adempimento dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
La presentazione per approvazione dei valori di liquidazione avviene tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP).  

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