L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha sottopo-sto a revisione parziale la propria prassi esposta nella Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online». In questo modo tiene conto dei più recenti sviluppi tecnologici, in particolare in vista dell’entrata in vigore della Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (LIdE).
La Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online» espone la prassi della FINMA
per quanto concerne gli obblighi di diligenza all’avvio di relazioni d’affari attraverso i canali
digitali. La presente revisione parziale tiene conto, in particolare, degli sviluppi in relazione
con la nuova Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione
elettronici (LIdE) e dell’introduzione ad essa correlata del mezzo d’identificazione elettronico
(Id-e). Segnatamente, l’Id-e può essere utilizzato a scopo di identificazione all’avvio digitale di
relazioni d’affari secondo la LRD. Oltre ad altri adeguamenti puntuali, i documenti d’identificazione
dotati di un codice QR (p. es. la patente svizzera) vengono equiparati a quelli con una MZR
(machine readable zone).
In merito alla revisione parziale della circolare è stata svolta un’indagine conoscitiva. La FINMA
ha tenuto conto di varie richieste espresse in questa sede e le ha recepite nella circolare.
Nello specifico, d’ora in poi è prevista la liveness detection quale elemento di sicurezza
aggiuntivo nell’identificazione online, al fine di tenere conto dei rischi crescenti in relazione
alle nuove tecnologie (in particolare nell’ambito dell’intelligenza artificiale). Inoltre, le
procedure digitali che consentono di assegnare in modo attendibile una controparte e la relativa
infrastruttura a un domicilio sono consentite per la verifica dell’indirizzo del domicilio nel
quadro dell’identificazione online.
Le modifiche entreranno in vigore il 1° novembre 2026.