Dal momento che PostFinance è ora considerata una banca di rilevanza sistemica, le banche e i commercianti di valori mobiliari devono trattare di conseguenza le loro posizioni nei confronti di PostFinance. Le prescrizioni in materia di ripartizione del rischio applicabili a tale scopo devono risultare adempiute al 31 dicembre 2015.
Ai grandi rischi nei confronti di istituti che non sono di rilevanza sistemica si applicano particolari agevolazioni. Innanzitutto, per le banche e i commercianti di valori mobiliari con fondi propri computabili fino a un miliardo di franchi viene innalzato il limite massimo per ogni singolo grande rischio. Secondo, per le posizioni a vista e overnight nei confronti di banche con un rating delle classi di rating 1 o 2 è applicabile, in funzione dei fondi propri computabili, un tasso di ponderazione ridotto (8, 16 o 32%).
La Banca nazionale svizzera ha recentemente designato PostFinance come banca di rilevanza sistemica. In questo modo vengono meno le agevolazioni summenzionate e trovano impiego le prescrizioni generali sancite dall’Ordinanza sui fondi propri: il limite massimo per le posizioni nei confronti di PostFinance ammonta a 25% e per le posizioni a breve termine viene applicata l’ordinaria aliquota di ponderazione del 100%. Tali prescrizioni devono essere adempiute entro il 31 dicembre 2015 al più tardi.