Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

La Svizzera è membro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria fin dalla sua fondazione. Esso ha lo scopo di rafforzare la sicurezza e l’affidabilità del sistema bancario internazionale e nei suoi compiti principali rientrano lo scambio di informazioni e la collaborazione tre le autorità di vigilanza, nonché l’emanazione di standard minimi e direttive.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision [BCBS]) è stato fondato alla fine del 1974 in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) di Basilea. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle banche centrali e dalle autorità di vigilanza bancaria di 27 paesi. La Svizzera è rappresentata nel Comitato di Basilea dalla FINMA e dalla Banca nazionale svizzera (BNS). Il Comitato di Basilea è l'organo centrale per il coordinamento internazionale della regolamentazione bancaria e funge da piattaforma di scambio per la cooperazione su questioni inerenti alla vigilanza bancaria. Il suo mandato consiste nel potenziare la vigilanza bancaria, promuovendo in tal modo la stabilità finanziaria.

Schema di regolamentazione internazionale

Sulla scorta degli insegnamenti tratti dalla recente crisi finanziaria, nel 2010 il Comitato di Basilea ha pubblicato un pacchetto di riforme, denominato Basilea III, teso a inasprire le prescrizioni in materia di fondi propri e liquidità. Alcune di esse sono entrate in vigore a partire dal 2013. Nel dicembre 2017 il Comitato di Basilea ha pubblicato la versione finale degli standard di Basilea III, i quali, secondo la tabella di marcia internazionale, entreranno in vigore nel 2022. L’obiettivo di una maggiore stabilità del sistema finanziario viene perseguito mediante un sistema a tre pilastri.

I tre pilastri del dispositivo normativo di Basilea

Il primo pilastro definisce i fondi propri computabili e gli approcci per la determinazione dei fondi propri minimi per i rischi di credito, di mercato e operativi. Con Basilea III vengono introdotti requisiti più stringenti circa la capacità di assorbire le perdite e aumentata la soglia dei fondi propri minimi. Ulteriori elementi complementari alle esigenze minime in materia di fondi propri strutturate in modo orientato al rischio sono il cuscinetto di conservazione del capitale, il cuscinetto di capitale anticiclico e l'indice di leva finanziaria (leverage ratio), quest'ultimo non ponderato per il rischio. Il secondo pilastro contempla il processo di sorveglianza della dotazione di fondi propri e della gestione del rischio. Nel terzo pilastro vengono sanciti gli obblighi di pubblicazione delle banche. Sono inoltre stati definiti nuovi standard in materia di gestione della liquidità per tutte le banche e requisiti patrimoniali per gli istituti finanziari di rilevanza sistemica.

Attuazione in Svizzera

In Svizzera gli standard Basilea III verranno implementati tramite l’adeguamento dell’Ordinanza sui fondi propri e dell'Ordinanza sulla liquidità, nonché delle circolari FINMA che si basano su di esse. Le prescrizioni di Basilea III sono entrate in vigore gradualmente a partire dal 2013. L'applicazione a livello nazionale della versione finale delle norme di Basilea III avverrà sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze (DFI).

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