Il 16 ottobre 2026, in conformità con l'art. 5 della legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP; RS 196.1), il DFAE ha adeguato l’allegato dell’ordinanza di blocco di valori patrimoniali in relazione al Venezuela (O-Venezuela; RS 196.127.85). Le modifiche entreranno in vigore il 16 ottobre 2026 alle ore 09.00.
Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone o che hanno conoscenza di tali valori patrimoniali sottoposte a un provvedimento di blocco di cui all’art. 3 LVP, devono, in conformità alle disposizioni della LVP, bloccare immediatamente tali valori patrimoniali e comunicarli all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Le persone e le istituzioni includono, tra l'altro, gli intermediari finanziari.