Il 30 settembre 2026 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha avviato l’indagine conoscitiva sulla Circolare 17/6 «Trasmissione diretta» sottoposta a revisione parziale. L’indagine conoscitiva si concluderà il 27 novembre 2026.
Nella Circolare 17/6 «Trasmissione diretta», la prassi della FINMA si basa sostanzialmente sull’art. 42c della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). Il 19 giugno 2026 il legislatore ha riveduto l’art. 42c LFINMA. Un adeguamento centrale dell’art. 42c LFINMA consiste in una delimitazione più precisa dei capoversi 1 e 3 (in precedenza capoverso 2). Lo scopo di tale adeguamento è quello di distinguere con maggiore precisione le trasmissioni dirette con e senza esigenze di finalità di vigilanza sui mercati finanziari, alle quali si applicano requisiti diversi. Inoltre, l’art. 42c cpv. 2 LFINMA introduce per gli assoggettati una presunzione legale generale secondo cui nelle trasmissioni con finalità di vigilanza sui mercati finanziari i requisiti di specialità e confidenzialità sono in linea di principio considerati adempiuti. Tali adeguamenti servono a rafforzare la certezza del diritto per gli assoggettati.
La revisione parziale della Circolare 17/6 «Trasmissione diretta» è volta sostanzialmente a tenere conto degli adeguamenti legislativi di rango superiore.