Il 19 agosto 2026 il Consiglio federale ha deciso di adottare le ulteriori misure del 20° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) nei confronti della Russia secondo la prassi seguita finora. I nuovi provvedimenti entreranno in vigore il 20° agosto 2026.
Già il 22 maggio 2026 la Svizzera aveva inserito 115 persone fisiche e organizzazioni nel proprio elenco delle sanzioni. Attualmente sono quindi circa 2790 le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni sottoposte al blocco degli averi in relazione alla guerra russa contro l’Ucraina.
In ambito finanziario il Consiglio federale vieta ora l’utilizzo di piattaforme russe per il trasferimento e lo scambio di criptovalute. La misura mira a impedire che la Russia possa ricorrere a mezzi di pagamento alternativi per aggirare le sanzioni. È inoltre vietato fornire sostegno allo sviluppo di determinate criptovalute russe, come il rublo digitale.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate al SECO. L'annuncio al SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.