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Comunicato stampa
2024

La FINMA pubblica le ordinanze per l’attuazione degli standard di Basilea III finale

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica le ordinanze per l’attuazione degli standard di Basilea III finale in Svizzera. Queste contengono le disposizioni d’esecuzione della riveduta Ordinanza sui fondi propri (OFoP) per le banche ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.

Con la pubblicazione degli standard di Basilea III tra la fine del 2017 e l’inizio del 2019, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha concluso la sua agenda di riforme a seguito della crisi finanziaria del 2008. I punti chiave di questi standard sono una copertura con fondi propri maggiormente proporzionata al rischio e una migliore comparabilità dei coefficienti patrimoniali pubblicati dalle banche. A tal fine, è stata limitata la copertura con fondi propri basata su modelli interni. Gli approcci standard sono invece stati concepiti per essere più sensibili al rischio, ad esempio nel settore dei prestiti ipotecari. Per la Svizzera, il Consiglio federale ha in linea di principio recepito tali norme nell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP).


La FINMA è favorevole all’introduzione e all’applicazione degli standard di Basilea III finale in Svizzera. Ciò consentirà di porre rimedio alle carenze nella regolamentazione bancaria individuate a seguito della crisi finanziaria del 2008. Inoltre, la piazza finanziaria svizzera, interconnessa a livello internazionale, beneficia di un’attuazione rigorosa e strettamente allineata agli standard. Un’applicazione coerente a livello internazionale nelle singole giurisdizioni è infatti fondamentale per il sistema finanziario globalizzato. Nel quadro del Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP), il Comitato di Basilea continuerà a verificare l’introduzione e l’applicazione specifica per ogni Paese sotto il profilo della coerenza con gli standard di Basilea III finale.


In diversi ambiti dei predetti standard, il Consiglio federale ha incaricato la FINMA di emanare disposizioni di esecuzione tecniche. L’Autorità di vigilanza adempie tale mandato con l’emanazione di cinque nuove ordinanze FINMA, le quali vanno a sostituire vari circolari FINMA. Contemporaneamente alla consultazione relativa all’Ordinanza sui fondi propri svolta nel 2022, la FINMA ha condotto un’indagine conoscitiva. Tutti gli atti normativi summenzionati entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.


I partecipanti all’indagine conoscitiva hanno apportato varie proposte di modifiche, in genere di natura tecnica. Sotto il profilo materiale, la FINMA ha esaminato le singole richieste di concerto con il Dipartimento federale delle finanze e con la Banca nazionale svizzera. In particolare, si rinuncerà all’introduzione di scarti di garanzia minimi per determinate operazioni di finanziamento di titoli, a condizione che anche in altre importanti piazze finanziarie questa normativa non venga introdotta. Inoltre, la regolamentazione della FINMA consente un trattamento dei patrimoni collettivi gestiti più sensibile al rischio rispetto agli standard di Basilea III finale. Ciò è in linea anche con la normativa prevista nell’UE e nel Regno Unito.


L’Ordinanza della FINMA sul portafoglio di negoziazione e sul portafoglio della banca nonché sui fondi propri computabili delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OPFP-FINMA) va a sostituire la Circolare FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche» e disciplina in particolare aspetti tecnici dell’assegnazione iniziale di posizioni al portafoglio di negoziazione e al portafoglio della banca, le modalità in caso di possibili deroghe nell’assegnazione e il trasferimento dei rischi tra i due portafogli.


L’Ordinanza della FINMA sul «leverage ratio» e i rischi operativi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLRO-FINMA) va a sostituire la Circolare 15/3 «Leverage ratio – banche» come pure le parti ancora in vigore della Circolare 08/21 «Rischi operativi – banche». Questa ordinanza disciplina il calcolo leggermente rivisto dell’esposizione totale quale base di calcolo per il leverage ratio e spiega in modo dettagliato la definizione degli oneri e dei proventi come base di calcolo dei fondi propri minimi per i rischi operativi.


L’Ordinanza della FINMA sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA) va a sostituire la Circolare FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche» e disciplina in particolare il calcolo dei fondi propri minimi per il rischio CVA, un adeguamento del precedente approccio basato sul valore di mercato per il calcolo dell’equivalente di credito di derivati e concepito per le piccole banche, le esigenze più stringenti relative all’approccio basato sui rating interni (approccio IRB) come pure precisazioni tecniche concernenti l’approccio standard per i rischi di credito.


L’Ordinanza della FINMA sui rischi di mercato delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OMer-FINMA) va a sostituire la Circolare FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche» e disciplina in particolare il calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di mercato secondo l’approccio standard e l’approccio modello, oltre che secondo l’approccio standard semplice dei rischi di mercato quale versione leggermente modificata dell’approccio standard finora utilizzato.


L’Ordinanza della FINMA sugli obblighi di pubblicazione delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Off-FINMA) va a sostituire la Circolare FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche» e disciplina in particolare le tabelle, nuove e rivedute, per la pubblicazione dei rischi e dei fondi propri.

Contatto

Patrizia Bickel, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 93 19
patrizia.bickel@finma.ch

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Ultima modifica: 27.03.2024 Dimensioni: 0.17  MB
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