Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica degli allegati 1, 2, 8 e 23 dell’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).
Il 29 febbraio 2024 , il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato degli allegati 1, 2, 8 e 23 dell'ordinanza e pubblicato gli adeguamenti sul suo sito Internet. La Svizzera aderisce così al 13° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE). Al fine di impedire ulteriormente alla Russia di acquisire beni e tecnologie sensibili per le sue forze armate, sono state introdotte altre misure commerciali. È stata inoltre ampliata la lista dei beni soggetti al divieto di esportazione.
Le nuove misure entrano in vigore il 1°marzo 2024 alle ore 18:00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.