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Comunicato stampa
2021
Gestori patrimoniali e trustee

La FINMA raccomanda a gestori patrimoniali e trustee di presentare tempestivamente le domande di autorizzazione

Quando per i gestori patrimoniali e i trustee è ormai trascorsa la metà del termine transitorio di tre anni per la presentazione di un’apposita domanda di autorizzazione presso l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, sono soltanto 180 su circa 2400 i soggetti interessati ad avere già assolto tale obbligo. L’Autorità raccomanda pertanto con forza ai richiedenti di avviare tempestivamente la procedura di autorizzazione. Come ulteriore argomento, la FINMA rimanda alle disposizioni in vigore dal 1° agosto 2021 in materia di obbligo di registrazione dei consulenti alla clientela.

Gestori patrimoniali e trustee sono ora assoggettati a un obbligo di autorizzazione. Circa 2400 di essi, che risultavano professionalmente attivi già prima del 1° gennaio 2020, hanno già provveduto a registrarsi presso la FINMA. All’interno di tale novero, finora soltanto circa 180 hanno tuttavia presentato alla stessa FINMA una domanda di autorizzazione. Si tratta quindi solo del 7% circa di tutti i gestori patrimoniali e i trustee (stato al 1° settembre 2021) che secondo quanto previsto dalla Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) sono chiamati a depositare la propria domanda entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022. Thomas Hirschi, responsabile della divisione Asset Management della FINMA, raccomanda a riguardo: «Chi intende evitare elementi di incertezza e tempi di attesa piuttosto estesi non deve certo attendere l’ultimo secondo per presentare la domanda di autorizzazione, bensì provvedervi quanto prima».


Prima di poter depositare una domanda di autorizzazione presso la FINMA, i gestori patrimoniali e i trustee devono ottenere la conferma di un organismo di vigilanza (OV) circa una possibile affiliazione. Anche questa fase di processo deve essere pianificata con il debito anticipo, in quanto nel 2022 gli OV saranno chiamati a gestire un volume particolarmente elevato di richieste. Se molte di esse vengono presentate in un arco temporale ristretto, la durata di elaborazione del singolo caso è destinata inevitabilmente a subire dei ritardi. 

Nessuna presentazione in tempo utile delle domande senza conferma preventiva dell’OV

La responsabilità per una presentazione delle domande entro i termini previsti è in capo ai gestori patrimoniali e ai trustee. Thomas Hirschi afferma a riguardo: «se si vuole che l’OV possa trattare puntualmente una richiesta, è essenziale che la stessa venga presentata tempestivamente. Altrimenti la società in questione corre il rischio di non rispettare il termine fissato dalla legge». Qualora la domanda dovesse pervenire alla FINMA dopo la scadenza del termine ultimo, la società in questione opererebbe senza la necessaria autorizzazione, con possibili conseguenze di natura penale. «Ma anche una presentazione della domanda all’ultimo minuto, per quanto formalmente depositata in tempo utile, può essere fonte di incertezze per i soggetti ancora privi di autorizzazione: a partire dal 2023 la loro clientela e le loro banche depositarie non saranno infatti in grado di discernere chi è in attesa di rilascio di un’autorizzazione e chi invece opera in maniera illecita. Anche per questo motivo è opportuno fare chiarezza sulla propria situazione con il debito anticipo», precisa il membro della Direzione della FINMA. Di concerto con gli OV, la FINMA raccomanda pertanto ai soggetti interessati di presentare la domanda al proprio OV di competenza quanto prima e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

Termine transitorio anche per i gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza e per i gestori di investimenti collettivi di capitale di diritto estero

Il termine del 31 dicembre 2022 trova applicazione anche per i gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza che finora erano omologati dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). A seconda dell’entità degli averi previdenziali amministrati, entro la suddetta data tali soggetti dovranno presentare una domanda di autorizzazione alla FINMA come gestori di patrimoni collettivi oppure come gestori patrimoniali. Anche i gestori di investimenti collettivi di capitale di diritto estero che amministrano patrimoni al di sotto di determinati valori di soglia e che finora erano assoggettati soltanto alle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro devono ora presentare entro la fine del 2022 una domanda di autorizzazione come gestori patrimoniali.

I consulenti devono attestare le proprie conoscenze degli obblighi di condotta entro la fine del 2021

Dal 21 gennaio 2021 i consulenti alla clientela degli intermediari finanziari di diritto svizzero non sottoposti a vigilanza prudenziale sono tenuti a iscriversi in un apposito registro dei consulenti. Tale iscrizione può risultare necessaria anche per i consulenti facenti capo a intermediari finanziari esteri, in particolare laddove assistano dei clienti privati in Svizzera. Dal 1° agosto 2021 questo obbligo trova applicazione esplicitamente anche per i consulenti alla clientela delle rappresentanze svizzere di banche estere e di istituti finanziari esteri (cfr. Informazioni sull’obbligo di registrazione). A fine agosto 2021 erano circa 4600 i consulenti alla clientela che risultavano iscritti in uno dei tre registri dei consulenti. Nel corso dei prossimi mesi la FINMA condurrà controlli a campione per verificare il rispetto dell’obbligo di registrazione da parte dei fornitori di servizi finanziari e dei rispettivi consulenti alla clientela. L’inadempienza dell’obbligo di registrazione costituisce un reato e come tale è sanzionabile di conseguenza.

 

I consulenti alla clientela che all’atto della registrazione non hanno presentato alcuna attestazione circa il possesso di adeguate conoscenze degli obblighi di condotta e del necessario know-how tecnico-specialistico possono integrare tali elementi probatori entro il 31 dicembre 2021 presso il rispettivo Servizio di registrazione. Chi non presenterà tali attestazioni in tempo utile verrà stralciato dal registro dei consulenti e non potrà pertanto continuare a svolgere la propria attività di consulente alla clientela.

Contatto

Tobias Lux, portavoce
Tel. +41 31 327 91 71
tobias.lux@finma.ch

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Ultima modifica: 16.09.2021 Dimensioni: 0.09  MB
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