L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adegua la Circolare «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD» alla nuova Ordinanza sul riciclaggio di denaro. La circolare parzialmente rivista sarà sottoposta a un’indagine conoscitiva che si concluderà il 5 settembre 2016.
La Circolare FINMA 2011/1 «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD» precisa le circostanze in cui si configura un’attività di intermediazione finanziaria esercitata a titolo professionale assoggettata alla Legge sul riciclaggio di denaro. Con effetto dal 1° gennaio 2016, il Consiglio federale ha sostituito la precedente Ordinanza concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria con la nuova Ordinanza sul riciclaggio di denaro. Ciò ha reso necessario apportare una serie di adeguamenti anche nella corrispondente circolare FINMA. L’indagine conoscitiva si concluderà il 5 settembre 2016.
Nella nuova Ordinanza sul riciclaggio di denaro, il tenore del campo di applicazione territoriale è stato sottoposto a revisione. Tale modifica comporta ora apposite precisazioni nella circolare FINMA. Nella fattispecie, un intermediario finanziario esercita la propria attività in Svizzera o dalla Svizzera se ha il domicilio o la sede in Svizzera, dispone in Svizzera di una succursale di fatto oppure occupa in Svizzera persone che lo aiutano a svolgere operazioni di intermediazione finanziaria. Oltre a questa modifica di natura materiale, la FINMA ha rimaneggiato la circolare anche sotto il profilo redazionale. Ad esempio, nell’Ordinanza sul riciclaggio di denaro ora si non parla più di «intermediazione finanziaria», bensì di «attività di intermediario finanziario». L’indagine conoscitiva e il rapporto esplicativo si limitano agli adeguamenti materiali concernenti il campo di applicazione territoriale.
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