Nella nuova versione si precisa che nei confronti delle banche cantonali di rilevanza sistemica non possono essere impiegati fattori di ponderazione agevolati per crediti a breve termine, conseguenza diretta del fatto che la Zürcher Kantonalbank è stata classificata dalla BNS come banca di rilevanza sistemica.
La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014 e le relative disposizioni dovranno essere osservate al più tardi a partire dal 31 marzo 2014. Inoltre, entro tale data al più tardi, le banche devono rispettare il limite superiore per un singolo grande rischio nei confronti della Zürcher Kantonalbank conformemente all'art. 97 dell'Ordinanza sui fondi propri.