Gli intermediari assicurativi sono autorizzati a offrire assicurazioni. Gli intermediari assicurativi sono soggetti a un obbligo di formazione con perfezionamento periodico. La formazione è responsabilità del settore, la FINMA stabilisce i requisiti minimi.
Gli intermediari assicurativi non vincolati giuridicamente, economicamente o in altro modo a un’impresa di assicurazione sottostanno alla vigilanza continua della FINMA. Questi intermediari assicurativi, detti non vincolati, sono soggetti anche agli obblighi di rendiconto, pubblicazione e informazione.
La FINMA gestisce un registro centrale degli intermediari assicurativi. Gli intermediari assicurativi non vincolati (persone giuridiche e fisiche) devono iscriversi nel registro della FINMA. Senza l’iscrizione nel registro non sono autorizzati a svolgere la propria attività. Gli intermediari assicurativi che offrono polizze nell’interesse delle imprese di assicurazione sono considerati vincolati e non possono essere iscritti nel registro della FINMA. La FINMA esercita la vigilanza sugli intermediari assicurativi vincolati indirettamente, attraverso le imprese di assicurazione.
La FINMA non può intervenire nelle controversie di diritto privato con un intermediario assicurativo. Se Lei dispone di indizi di un comportamento illecito da parte di intermediari assicurativi, La preghiamo di informarci. Accettiamo sempre volentieri questo tipo di segnalazioni. In ogni caso, se la FINMA avvia un procedimento contro un intermediario sulla base di tali informazioni, non può fornire all’autore della segnalazione alcuna informazione sullo stato né sull’esito del procedimento. La denunzia all’autorità di vigilanza non è un rimedio giuridico formale e pertanto non Le consente di far valere alcun diritto di parte. Nel merito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
Diritti e possibilità di protezione degli stipulanti