Obbligo di presentare un rapporto nell’intermediazione assicurativa

La Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e l’Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) rivedute prevedono per gli intermediari assicurativi non vincolati l’obbligo di presentare annualmente alla FINMA un rapporto.

Tale obbligo inizia con l’entrata in vigore della nuova regolamentazione a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed è pertanto già applicabile per l’esercizio 2024.

A livello esecutivo, l’art. 190b cpv. 1 dell’OS riveduta dispone che la FINMA rilevi annualmente gli indicatori e le informazioni importanti relativi all’attività degli intermediari assicurativi.

Nel cpv. 2 si precisa inoltre che per le persone fisiche esercitanti un’attività lucrativa dipendente (di cui all’art. 183 lett. c OS riveduta) gli indicatori e le informazioni sono rilevati tramite l’impresa individuale, la società di persone o la persona giuridica a nome della quale offrono o stipulano contratti di assicurazione.

Infine, il cpv. 5 conferisce alla FINMA la competenza di emanare disposizioni tecniche di esecuzione concernenti il rapporto. La norma prevista a questo scopo è sancita dall’art. 91 dell’Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA; RS 961.011.1).

L’art. 91 OS-FINMA dispone in particolare che

  • gli intermediari assicurativi trasmettano il rapporto sull’esercizio concluso (il giorno di riferimento è la fine dell’esercizio: 31 dicembre 20xx) alla FINMA al più tardi entro il 31 maggio dell’anno successivo; e che

  • la FINMA definisca e pubblichi gli indicatori e le informazioni da rilevare per l’esercizio successivo entro e non oltre il 30 settembre.

Come sancito dall'art. 190b cpv. 4 dell'OS riveduta, la natura e la portata degli indicatori e delle informazioni dipendono dalle dimensioni, dalla tipologia e dai rischi dell’attività di intermediazione assicurativa. Questa categorizzazione viene definita sulla base delle documentazioni addizionali del primo semestre 2024 e poi applicata per rilevare gli indicatori e le informazioni per l’esercizio 2025.

Per quanto riguarda l’esercizio 2024, la FINMA effettua un rilevamento dalla portata ridotta al fine di acquisire le prime informazioni importanti per strutturare l’attività di vigilanza sugli intermediari assicurativi. Nella tabella di seguito riportata sono elencati gli indicatori e le informazioni che la FINMA rileverà presso gli intermediari assicurativi per l’esercizio 2024.

Questi indicatori e queste informazioni devono essere trasmessi alla FINMA tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) entro il 31 maggio 2025. A tal fine, a metà dicembre 2024 la FINMA recapiterà agli intermediari assicurativi un modulo di rilevamento dei dati.

Per gli intermediari assicurativi vincolati, la FINMA rileverà gli indicatori e le informazioni indirettamente e nel quadro dell’esercizio della sua attività di vigilanza continua sulle imprese di assicurazione.

Eventuali domande in relazione all’obbligo di presentare un rapporto devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: vermittler.aufsicht@finma.ch

Dati e informazioni chiave per il reporting

Ultima modifica: 21.12.2023 Dimensioni: 0.42  MB
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