News

Comunicato stampa
2022

La FINMA impone a CSS l’obbligo di rimborsare i premi agli assicurati con un’assicurazione malattie complementare

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha concluso il procedimento di enforcement avviato nei confronti della società del gruppo CSS attiva nel comparto dell’assicurazione malattie complementare. Il procedimento ha messo in luce lacune nell’attività con intermediari esterni e accertato che CSS Assicurazione SA ripartisce una parte dei costi di distribuzione e amministrazione all’interno del gruppo unicamente sugli assicurati con un’assicurazione malattie complementare. La FINMA dispone che i premi eccessivi dell’ordine di 129 milioni di franchi vengano rimborsati agli assicurati in questione.

In seguito a un controllo in loco, nell’estate 2019 la FINMA ha intensificato la sua vigilanza sull’attività svolta da CSS nel comparto dell’assicurazione malattie complementare. Nell’aprile 2020 l’Autorità di vigilanza ha avviato un procedimento di enforcement nei confronti di CSS Assicurazione SA, la società del gruppo CSS sottoposta alla sua sorveglianza. Al termine di un’ampia inchiesta, la FINMA ha ora concluso il procedimento.

Dal procedimento è emerso che, tra il 2013 e il 2019, CSS Assicurazione SA ha commesso gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza, fondate su lacune nell’attività di intermediazione assicurativa e sulla ripartizione, all’interno del gruppo, di costi amministrativi unicamente a carico degli assicurati con un’assicurazione malattie complementare.

Lacune nell’attività con intermediari esterni

Durante il periodo oggetto dell’inchiesta, CSS ha collaborato strettamente con una determinata società di intermediazione assicurativa. Nonostante ripetuti segnali di allerta da parte della revisione interna, CSS ha individuato, limitato e controllato in maniera insufficiente i rischi derivanti dalla relazione d’affari con tale intermediario, instaurando un certo rapporto di dipendenza. Nel periodo compreso fra il 2012 e il 2014 ha pertanto versato provvigioni in parte non giustificate dal punto di vista economico, che hanno messo in discussione la redditività dei nuovi contratti stipulati. Inoltre, fino al 2018 CSS ha imputato l’integralità delle provvigioni versate dal gruppo al comparto dell’assicurazione complementare. I costi di intermediazione per tutti i nuovi contratti stipulati sono così stati sostenuti unicamente dagli assicurati con un’assicurazione malattie complementare, sebbene sia comprovato che riguardassero anche l’assicurazione malattie obbligatoria.

Ripartizione dei costi amministrativi non conforme al principio di causalità

La FINMA ha pertanto esaminato la ripartizione generale dei costi amministrativi a carico dell’assicurazione complementare. Dall’inchiesta è emerso che i costi indiretti, segnatamente per le prestazioni interne per l’assicurazione complementare, non sono stati sufficientemente ripartiti in modo conforme al principio di causalità. Le chiavi di ripartizione sono strutturate in modo da gravare l’assicurazione complementare o consistono in una percentuale fissa non giustificabile dal punto di vista economico-aziendale.

Inoltre, la FINMA ha constatato che l’assicurazione complementare è gravata di ulteriori costi non conformi al principio di causalità, per esempio da anni su di essa viene riversata la maggior parte dei costi di marketing e l’integralità di quelli per la pubblicità dell’intero gruppo CSS.

Base errata per l’approvazione delle tariffe

Nella procedura di approvazione delle tariffe, la FINMA verifica, in base ai calcoli tariffali presentati dalle imprese di assicurazione, se il divieto di abuso è rispettato. In ragione delle allocazioni errate di CSS, nei calcoli tariffali effettuati a suo tempo sono confluiti costi amministrativi ingiustificati. Pertanto, su questa base la FINMA non ha potuto svolgere correttamente i suoi compiti di verifica e in ultima analisi ha approvato tariffe eccessivamente elevate. Per anni CSS ha dunque riversato costi amministrativi in ampia misura non giustificati sui premi degli assicurati con un’assicurazione malattie complementare.

Dai calcoli effettuati durante il procedimento di enforcement è emerso che dal 2013 al 2019 i costi amministrativi pari ad almeno 129 milioni di franchi sono confluiti in modo ingiustificato nei calcoli tariffali e sono stati riversati sui premi degli assicurati con un’assicurazione malattie complementare.

Misure adottate dalla FINMA a tutela degli assicurati

Al fine di ripristinare la situazione conforme e tutelare gli assicurati, la FINMA impone a CCS l’obbligo di rimborsare i premi dell’ordine di 129 milioni di franchi agli assicurati in questione. Il rimborso dei premi riguarda gli assicurati con un’assicurazione malattie complementare presso CSS Assicurazione SA tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019; l’importo del rimborso verrà stabilito nel singolo caso e dipenderà dal tipo di prodotto, dalla durata del contratto e dall’ammontare individuale dei premi.

Da alcuni anni, CSS ha adottato misure volte a ottenere un miglioramento nell’attività di intermediazione assicurativa. La collaborazione con la società di intermediazione assicurativa in questione è stata progressivamente ridotta e conclusa nel 2020. Dal 2019 le provvigioni vengono assegnate ai soggetti giuridici corretti all’interno del gruppo. In linea di principio, la FINMA considera che le misure adottate nel frattempo da CSS nell’ambito dell’attività di intermediazione assicurativa per rimuovere le lacune constatate siano adeguate.

Per quanto concerne i costi amministrativi generali, la FINMA ordina a CSS di ripartirli, in futuro, alle corrispondenti società del gruppo in base all’onere effettivamente sostenuto e di strutturare le chiavi di ripartizione in modo chiaro dal punto di vista economico-aziendale. Gli assicurati vengono così tutelati da danni futuri dovuti ad allocazioni errate.

La decisione della FINMA non compromette l’attività operativa di CSS. Le pretese degli assicurati sono garantite e le norme in materia di solvibilità rispettate. La decisione della FINMA non è passata in giudicato e può essere impugnata da CSS dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Contatto

Tobias Lux, portavoce
Tel. +41 31 327 91 71
tobias.lux@finma.ch

Vinzenz Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 19 77
vinzenz.mathys@finma.ch

Comunicato stampa

La FINMA impone a CSS l’obbligo di rimborsare i premi agli assicurati con un’assicurazione malattie complementare

Ultima modifica: 16.08.2022 Dimensioni: 0.19  MB
Aggiungere ai favoriti
Backgroundimage