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Comunicato stampa
2017

La FINMA rivede le prescrizioni sulla ripartizione dei rischi delle banche

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adegua la Circolare «Ripartizione dei rischi – banche» in linea con lo standard bancario internazionale di Basilea III. La revisione elimina le lacune dell’attuale regolamentazione migliorando le direttive per il calcolo e la limitazione dei grandi fidi. La Circolare sarà sottoposta a un’indagine conoscitiva che si concluderà il 14 luglio 2017.

Lo standard bancario internazionale di Basilea III comprende ora, oltre alle disposizioni sui fondi propri e sulla liquidità, anche prescrizioni sulla ripartizione dei rischi che limitano l’ammontare massimo ammesso dei singoli crediti. In tal modo si punta a ridurre il rischio che una banca si trovi in difficoltà o, addirittura, fallisca a causa del default di un grande fido. Secondo la strategia adottata dal Consiglio federale per il recepimento di importanti standard internazionali nel settore finanziario, le nuove disposizioni devono essere integrate nel diritto svizzero. Per questo motivo il Consiglio federale e la FINMA adeguano l’Ordinanza sui fondi propri e la Circolare 08/23 «Ripartizione dei rischi – banche ». In merito all’Ordinanza sui fondi propri, il Dipartimento federale delle finanze avvia una consultazione che si concluderà il 14 luglio 2017 (cfr. Comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze). Contestualmente la FINMA avvia un’indagine conoscitiva sulla relativa circolare. L’entrata in vigore dell’Ordinanza e della Circolare è prevista per il 1° gennaio 2019.

 

Successivamente alle revisioni dell'Ordinanza sui fondi propri, i grandi fidi e i grandi investimenti non potranno superare il 25% dei fondi propri di base anziché, come finora disposto, dell'impegno complessivo della banca. Per le posizioni in obbligazioni fondiarie svizzere le modifiche all’ordinanza prevedono una ponderazione del 20% invece del consueto 100%. I superamenti del limite massimo del 25% non sono più ammessi e, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti degli immobili d’abitazione, sono soppresse le vigenti deroghe di ampia portata. Nella sua Circolare la FINMA adegua le relative disposizioni d’esecuzione, precisando in particolare i criteri di misurazione delle posizioni con rischio di credito della controparte e le disposizioni per la riduzione dei rischi. In questo contesto, la nuova normativa vieta alle banche di utilizzare modelli propri.

  

Da un primo studio d’impatto svolto dalla FINMA presso venti istituti, è emerso che, in linea con gli obiettivi prefissati, le nuove disposizioni eliminano le lacune esistenti nell’attuale regime, ma hanno in alcuni casi ripercussioni notevoli. Parallelamente all’indagine conoscitiva la FINMA condurrà uno studio d’impatto a più ampio spettro, che consentirà di raccogliere un’ulteriore base di dati al fine di stabilire, in particolare, consone agevolazioni per gli istituti di piccole dimensioni, segnatamente nelle operazioni interbancarie.

Contatto

Vinzenz Mathys, portavoce, Tel. +41 (0)31 327 19 77, vinzenz.mathys@finma.ch

Comunicato stampa

La FINMA rivede le prescrizioni sulla ripartizione dei rischi delle banche

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Entwurf: Rundschreiben "Risikoverteilung – Banken"

Risikoverteilungsvorschriften für Banken

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Meldeformular

Meldung der grossen Risiken und Klumpenrisiken (Art. 95-119, 136 ERV)

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Erläuterungsbericht

Revision Eigenmittelverordnung (ERV) und FINMA-Rundschreiben 08/23 "Risikoverteilung Banken"

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Informazioni concernenti l’indagine conoscitiva

Revisione totale della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche»

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Punti chiave

Circolare FINMA 19/xx «Ripartizione dei rischi – banche»

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