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Sanzione internazionale

Modifica dell’allegato 3 dell’Ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72)

Il 17 novembre 2016 il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato l’allegato 3 dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. Sei persone fisiche sono state aggiunte nell'allegato. La modifica entra in vigore il 17 novembre 2016 alle ore 18.00.


La modifica può essere consultata sul sito Internet della SECO.

 

Conformemente alle prescrizioni dell’ordinanza, agli intermediari finanziari è vietato avviare nuove relazioni d’affari. Essi sono tenuti a notificare immediatamente alla SECO le attuali relazioni d’affari.

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