La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA) aveva accertato nelle sue decisioni 623/01 e 623/02 del 25 febbraio 2016 rispettivamente 30 marzo 2016 come l’offerta pubblica di scambio di Kiwi Holding IV S.à r.l. agli azionisti di Kuoni Viaggi Holding SA fosse conforme alle disposizioni legali, formulando altresì una serie di constatazioni sul Best Price Rule. La Kuoni und Hugentobler-Stiftung ha impugnato tali decisioni e ha contestualmente chiesto la sospensione della procedura di ricorso, al fine di trovare una soluzione consensuale con la COPA. Con decisione del 2 maggio 2016 la COPA ha accertato che, in seguito alla sua modifica, l’accordo tra gli azionisti della Kuoni und Hugentobler-Stiftung e della Kiwi Holding II S.A. (incluso il contratto di conferimento ) era da ritenersi conforme alle disposizioni della LInFi e alle ordinanze di esecuzione e che con un prezzo d’offerta pari a CHF 370 la Best Price Rule non era violata. Per questi motivi, in data 18 maggio 2016 la Kuoni und Hugentobler-Stiftung ha ritirato il proprio ricorso. Con decisione del 19 maggio 2016, il Comitato delle offerte pubbliche di acquisto della FINMA ha così stralciato il ricorso, in quanto divenuto privo di oggetto in seguito al suo ritiro.