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2014

La FINMA riconosce le direttive sugli averi non rivendicati

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA riconosce come standard minimo le direttive dell'Associazione Svizzera dei Banchieri concernenti gli averi non rivendicati. Esse rispecchiano i nuovi requisiti sanciti dalla Legge sulle banche per quanto riguarda il trattamento degli averi non rivendicati. Entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

Ora la Legge sulle banche rivista e l'Ordinanza sulle banche interamente rivista disciplinano il trasferimento e la liquidazione degli averi non rivendicati. A tal proposito è stata esplicitamente creata anche una base legale per la pubblicazione degli averi non rivendicati. In questo modo le banche non si trovano più a dover fronteggiare l'insoddisfacente eventualità di violare il segreto bancario mediante la pubblicazione.

Altre due modifiche salienti apportate alle direttive sono la nuova distinzione concettuale fra «assenza di contatto» e «non rivendicazione» e l'istituzione di una piattaforma centrale in cui l'Associazione Svizzera dei Banchieri pubblica gli averi non rivendicati e mediante la quale tali averi devono essere comunicati almeno una volta all'anno. Per le persone che pensano di avere diritto ad averi non rivendicati, l'ombudsman delle banche continua a essere l'ufficio di contatto competente.

Le direttive dell'Associazione Svizzera dei Banchieri relative al trattamento degli averi senza contatti e non rivendicati presso le banche svizzere vanno a sostituire le direttive del 2009 in vigore fino a fine 2014. Entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

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